Radiazioni ionizzanti

Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201

Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201

Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

(GU n.304 del 30.12.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2022
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Titolo I
Principi generali, ambito di applicazione e rapporti con le discipline di settore

Titolo II
Organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali

Titolo III
Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Titolo IV
Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali

Titolo V
Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza

Titolo VI
Disposizioni finali

...

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

2. Il presente decreto stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell’accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.

3. Il presente decreto assicura, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) , della Costituzione, la tutela e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale.

4. Il presente decreto, nell’ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p) , della Costituzione, individua le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di assicurare l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

5. Le disposizioni del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

[...]

Art. 33. Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani

1. Ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’articolo 6, comma 2, non si applica alle partecipazioni degli enti di Governo dell’ambito del servizio idrico integrato di cui all’articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 3 -bis , comma 1 -bis , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all’articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di consentire l’attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l’articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 3 -bis, comma 1 -bis , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all’articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 6, comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 147, comma 2 -ter , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione in economia o mediante aziende speciali, consentita nei casi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), è altresì ammessa in relazione alle gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all’articolo 147, comma 2 -bis , lettere a) e b) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa vigente.

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