Radiazioni ionizzanti

Regolamento delegato (UE) 2022/2258

Regolamento delegato (UE) 2022/2258

Regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione del 9 settembre 2022 che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati molluschi bivalvi

GU L 299/5 del 18.11.2022

Entrata in vigore: 08.12.2022

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Articolo 1 Modifiche e rettifiche del regolamento (CE) n. 853/2004

L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato e rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/624

Il regolamento delegato (UE) 2019/624 è così modificato:

1) all’articolo 1, lettera a), il punto v) è sostituito dal seguente:
«v) le deroghe all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione in relazione ai pettinidi, ai gasteropodi marini e agli echinodermi;»;
2) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 Controlli ufficiali sui pettinidi e sui gasteropodi marini e sugli echinodermi che non sono filtratori raccolti da zone di produzione che non sono classificate in conformità all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625

In deroga all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625, la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non è necessaria in relazione alla raccolta di pettinidi e di gasteropodi marini ed echinodermi che non sono filtratori, se le autorità competenti effettuano controlli ufficiali su tali animali alle vendite all’asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di trasformazione.

Tali controlli ufficiali verificano la conformità:

a) alle norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi di cui all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004;
b) ai requisiti specifici per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi che non sono filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate di cui al capitolo IX della medesima sezione.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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