Legge 8 ottobre 2020 n. 134 | Ratifica IT Convenzione Minamata
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.
(GU n.267 del 27.10.2020)
Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/2020
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Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall’articolo 31 della Convenzione medesima.
Art. 3. Designazione dell’autorità nazionale competente e del punto di contatto nazionale
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è designato quale autorità nazionale competente per l’attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all’articolo 1, nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, della Convenzione medesima.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione di cui all’articolo 1.
Art. 4. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 482.660 per l’anno 2020, a euro 440.000 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2021 e a euro 452.660 ad anni alterni a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le eventuali risorse a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, ai sensi e per l’attuazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione di cui all’articolo 1, sono destinate nei limiti di quanto disponibile a legislazione vigente sul pertinente capitolo di spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finalizzato ad iniziative di cooperazione allo sviluppo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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