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Protocollo sicurezza anti-contagio commercio dettaglio | ER

Protocollo sicurezza anti contagio commercio dettaglio ER

Protocollo sicurezza anti-contagio commercio dettaglio | ER

Regione ER, 13 maggio 2020

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna

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1. Finalità

L’obiettivo del presente protocollo è fornire linee guida e indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di COVID-19 nell’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e itinerante), in funzione dell’avvio della cd. Fase 2 di riapertura delle strutture e delle attività dopo il lock-down, con l’obiettivo di tutelare la salute degli operatori, dei collaboratori e dei clienti.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie.

Gli esercizi commerciali ed i mercati, a differenza di altre tipologie di attività, sono stati solo parzialmente interessati dal lock-down, in quanto la sospensione non ha riguardato le attività di vendita al dettaglio del settore alimentare e dei beni di prima necessità (di cui ad allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020 e prima del 22 marzo) e non riguarda più i mercati ed i posteggi per la vendita di prodotti alimentari che sono stati consentiti, sia pure con specifiche misure precauzionali e limitazioni di cui alle ordinanze comunali, sono stati progressivamente riavviati.

Pertanto, per quanto non sospese, le attività di commercio al dettaglio hanno dovuto mettere in atto specifiche misure di precauzione e mitigazione del rischio COVID-19 anche nel periodo di lock-down, che potranno essere mantenute e mutuate dal presente Protocollo, ferma restando l’analisi su eventuali ulteriori misure che si rendano necessarie e/o opportune in relazione alla vendita di specifiche tipologie di prodotti.

Il presente documento, redatto in collaborazione con la Direzione Generale Cura della persona Salute e Welfare della Regione e condiviso in data 13 maggio 2020 con le Associazioni di categoria e sindacali ed i Comuni individuati in rappresentanza delle Destinazioni Turistiche, propone linee guida condivise rivolte alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa e di commercio al dettaglio su aree pubbliche, al fine di indicare le modalità più idonee per prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale della struttura e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.
È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano poi adottate da ogni singola impresa, individuando le misure più efficaci in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni contesto locale e le procedure specifiche per mettere in atto dette misure.
Si evidenzia altresì l’importanza della responsabilità individuale da parte dei clienti nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, l’esigenza di una adeguata informazione rivolta alla clientela.

Le presenti linee guida, redatte avendo a riferimento l’Allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali” del DPCM 26 aprile 2020 e l’Allegato 6 al medesimo DPCM “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, che si intende qui richiamato, potranno essere aggiornate, integrate o modificate sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo per la cosiddetta Fase 2 relativa alla riapertura delle attività produttive, alle quali attenersi per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e di contenimento del contagio da Covid-19, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

Inoltre, in relazione a specifiche misure per la mitigazione dal rischio Covid-19 per lo svolgimento delle attività/mansioni occorrerà fare riferimento alle ulteriori misure individuate dagli specifici protocolli aziendali/territoriali definiti in attuazione del sopracitato Protocollo condiviso di regolamentazione del 24/04/2020 o da eventuali specifiche disposizioni sanitarie.

Tali specifici protocolli potranno anche valorizzare il ruolo che può essere svolto in seno alla bilateralità di settore ad esempio in materia di formazione.

2. Campo di applicazione ed articolazione del protocollo

Il presente protocollo trova applicazione in relazione a tutte le attività di esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche.
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segue in allegato

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