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Tolleranze costruttive / Note

Tolleranze costruttive   Note Rev  0 0 2022

Tolleranze costruttive / Note

ID 16773 | 05.06.2022 / Note in allegato

La disciplina della c.d. tolleranza costruttiva, di cui all'art. 34 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia) è stata introdotta dal Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (decreto semplificazioni), convertito dalla legge 120/2020.

L'art. 34 bis TU edilizia:

- riproduce con alcune modifiche la norma prima contenuta nel comma 2 ter dell’art. 34 (ora abrogata dal Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76), secondo cui il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo, aggiungendo a queste fattispecie anche “ogni altro parametro delle singole unità immobiliari” (comma 1);
- introduce una seconda fattispecie di tolleranza che non deve comportare alcuna “violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudicare l'agibilità dell'immobile” (quali ad esempio: irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne). Tale ipotesi di tolleranza non è ammissibile per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (comma 2).

Tali tolleranze, si specifica al comma 3 dell’articolo 34bis del DPR 380/01, non costituendo violazioni edilizie, devono essere dichiarate ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili:

- in caso di nuovo intervento edilizio nella relativa modulistica;
- in sede di dichiarazione e dimostrazione delle legittimità degli immobili oggetto di atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali, ovvero di scioglimento della comunione dei beni.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (GU n.245 del 20.10-.2001 - SO n. 239)

Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

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Aggiornamenti all'articolo

16/07/2020
Il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera p)) l'introduzione dell'art. 34-bis.
Il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228) ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera p)) la modifica dell'art. 34-bis, comma 3.

14/09/2020
La Legge 11 settembre 2020, n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n. 178).

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Vedi D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia | Consolidato

Testo Unico Edilizia

D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Il testo consolidato 2022 del Decreto legislativo 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", tiene conto delle modifiche e abrogazioni dal 2001.

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