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Esperto sicurezza stradale: Quadro normativo

Esperto sicurezza stradale

Esperto sicurezza stradale: Quadro normativo

ID 12052 | 18.11.2020 / Doc.pdf completo in allegato

Le attività di controllo dei progetti e di ispezioni sulle strade devono essere svolte da soggetti qualificati ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 35/2011 che devono aver conseguito il certificato di idoneità professionale al termine di apposito corsi di formazione, il cui programma è definito dal D.M. n. 436 del 23/12/2011 (G.U. n. 35 del 11/02/2012), e svolti da Enti formatori autorizzati.

Nell’attuale fase transitoria, nelle more dell’attivazione dei corsi e dell’entrata in operatività dell’elenco degli esperti, le attività di controllo dei progetti e di ispezioni sulle strade possono essere svolte dai soggetti aventi i requisiti previsti dall’art. 12, c.4 ed iscritti nell’elenco provvisorio.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 35/2011

Art. 2. Definizioni articolo 2, direttiva 2008/96/CE

d) controllo della sicurezza stradale: il controllo di sicurezza accurato, indipendente, sistematico e tecnico delle caratteristiche di un progetto di costruzione di una infrastruttura stradale, nelle diverse fasi dalla pianificazione alla messa in esercizio, relativo ai progetti di infrastruttura nonché ai progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato;

Art. 4. Controlli della sicurezza stradale articolo 4, direttiva 2008/96/CE

1. Per tutti i livelli di progettazione dei progetti di infrastruttura, nonché dei progetti di adeguamento che comportano modifiche di tracciato sono effettuati i controlli della sicurezza stradale, sulla base dei criteri di cui all’allegato II.
2. Per i progetti di infrastruttura le risultanze della VISS sono assunte a base dei controlli della sicurezza stradale.
3. Le risultanze dei controlli della sicurezza stradale costituiscono parte integrante della documentazione per tutti i livelli di progettazione e sono da ritenersi elementi necessari ai fini della approvazione dei progetti da parte degli organi preposti e della successiva realizzazione dell’opera, fino all’emissione del certificato di collaudo.
4. La relazione di controllo, predisposta dal controllore, definisce, per ciascun livello di progettazione, gli aspetti che possono rivelarsi critici ai fini della sicurezza stradale e le relative raccomandazioni. Nel caso in cui la progettazione non dovesse essere adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici rilevati dalla relazione di controllo, l’ente gestore giustifica tale scelta all’organo competente, il quale, laddove ritenga ammissibili le giustificazioni addotte, dispone che siano allegate alla relazione di controllo, altrimenti dispone l’adeguamento della progettazione alle raccomandazioni. Della relazione di controllo si tiene conto nei successivi livelli di progettazione e nella fase di realizzazione dell’opera, fino all’emissione del certificato di collaudo.
5. Entro dodici mesi dalla data di messa in esercizio delle infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al comma 1, sono effettuati controlli, al fine di valutare la sicurezza stradale alla luce dell’effettivo comportamento degli utenti, i cui esiti sono formalizzati in una relazione di controllo. Qualora dalla relazione emerga l’esigenza di misure correttive ai fini della sicurezza, l’organo competente si attiva ai fini dell’inserimento di dette misure nell’elenco di priorità di cui all’articolo 5, comma 3.
6. Per la rete stradale a pedaggio, qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 1, le modifiche progettuali incidano sui piani finanziari approvati dal concedente, i maggiori oneri sono da considerarsi ammissibili tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di regolazione economica del settore stradale.
7. I controlli di cui ai commi 1 e 5 sono effettuati da controllori individuati dall’organo competente tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9, inseriti in apposito elenco istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consultabile sul sito informatico istituzionale del Ministero. L’attività di controllo, qualora svolta da personale non appartenente all’organo competente ovvero alla struttura organizzativa di cui lo stesso si avvale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) , è affidata nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, non può essere incaricato dell’attività di controllo un soggetto che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente alla redazione della progettazione in qualsiasi suo livello, alla direzione dei lavori o al collaudo dei progetti di cui al comma 1.

Art. 9. Formazione dei controllori articolo 9, direttiva 2008/96/CE

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi di intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro il 19 dicembre 2011, provvede ad adottare i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale, fissando altresì le modalità di entrata in operatività e di gestione dell’elenco di cui all’articolo 4, comma 7.
2. I corsi di formazione iniziale per controllori, della durata non inferiore a centottanta ore, sono svolti, sulla base dei programmi di cui al comma 1, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, previa autorizzazione del medesimo Ministero, da università, da organismi ed enti di ricerca, da consigli e ordini professionali, da associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale. Il certificato di idoneità professionale è rilasciato, a seguito del superamento di un esame finale, dal soggetto erogatore del corso.
3. Ai corsi di formazione iniziale hanno accesso i soggetti in possesso di laurea magistrale, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) , del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in ingegneria o di laurea specialistica in ingegneria conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea in ingegneria conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Detti soggetti devono essere iscritti da almeno cinque anni all’albo dell’ordine degli ingegneri nel settore dell’ingegneria civile e ambientale.
4. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneità professionale di cui al comma 2 sono tenuti alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento, svolti dai soggetti di cui al comma 2, della durata non inferiore a trenta ore, con cadenza almeno triennale.
5. I soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneità professionale di cui al comma 2 sono inseriti nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 7, su istanza dell’interessato.
6. Per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento è dovuto un contributo corrispondente al
mero costo delle attività, di pertinenza delle amministrazioni pubbliche, di cui al presente articolo, interamente destinato alla citata finalità. Le predette attività di formazione e di aggiornamento sono svolte a valere esclusivamente sui proventi dei predetti contributi. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di attuazione.

Decreto Ministeriale numero 436 del 23/12/2011

Programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale.

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto, previsto dal comma 1 dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 35/2011, disciplina il programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, contenuto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale programma deve essere adottato dagli enti formatori per lo svolgimento dei corsi di formazione finalizzati alla certificazione dell'idoneità professionale allo svolgimento delle attività previste per i controllori della sicurezza stradale nel medesimo decreto legislativo.
2. La formazione è indirizzata a preparare una figura dall'elevato profilo professionale che possegga approfondite conoscenze, capacità e competenze finalizzate al controllo della sicurezza per i progetti di infrastrutture di nuova realizzazione o di interventi di adeguamento di infrastrutture esistenti e all'effettuazione delle ispezioni della sicurezza stradale.
3. Il corso fornisce anche una preparazione per l'effettuazione delle ispezioni nelle gallerie stradali, ai sensi del decreto legislativo n. 264/2006.
4. Il presente decreto fissa altresì le modalità di entrata in operatività e di gestione dell'elenco di cui all'art. 4, comma 7, del medesimo decreto legislativo, nel quale sono iscritti i soggetti abilitati a svolgere le funzioni di controllori ed ispettori su tutto il territorio nazionale.

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Allegato

Programma del  "Corso di formazione per i controllori e gli ispettori  della sicurezza delle infrastrutture stradali" ai sensi del D.Lgs. n. 35/2011

MODULO 1: INQUADRAMENTO NORMATIVO E CLASSIFICAZIONE DELLE RETI STRADALI (20 ore)

Inquadramento normativo (16 ore)
- Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e il Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/92)
- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. 5/11/2001)
- Norme funzionali e geometriche delle intersezioni stradali (D.M. 19/4/2006)
- Politiche Europee per la sicurezza stradale (Libro Bianco -
Programmi europei per la sicurezza stradale - Principio di precauzione)
- Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
- Il D.Lgs. 264/06 di attuazione della Direttiva 2004/54/CE sulla sicurezza delle gallerie stradali
- Il D.Lgs. 35/11 di attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali
Classificazioni delle reti stradali (4 ore)
- Tipi di classificazione: funzionale, tecnica ed amministrativa
- Classificazione tecnico-funzionale
- Classificazione delle strade e delle intersezioni

MODULO 2: PRINCIPI DI PROGETTAZIONE STRADALE E ASPETTI SPECIFICI PER LE ANALISI DI SICUREZZA (48 ore)

Il progetto delle infrastrutture viarie (12 ore)
- Principi di progettazione stradale
- Progetto preliminare, definitivo, esecutivo
- Congruenza del progetto
- Analisi della geometria stradale in ambito extraurbano (sezione trasversale, velocita' di progetto, coordinamento plano-altimetrico del tracciato, distanze di visibilita', ecc.)
- Intersezioni stradali extraurbane (intersezioni a raso e a livelli sfalsati, corsie d'accelerazione e di decelerazione, tronchi di scambio, rotatorie)
- Sezione della sede stradale extraurbana (carreggiata, banchine, margini, ecc.), pertinenze di esercizio, piste ciclabili
- Analisi della geometria stradale in ambito urbano (velocita' di progetto, distanze di visibilita', ecc.)
- Intersezioni stradali urbane (semaforizzate, a precedenza, rotatorie)
- Sezione della sede stradale urbana (carreggiata, banchine, marciapiedi, margini, ecc.), pertinenze di esercizio, piste ciclabili
- Caratteristiche delle correnti di traffico
- Capacita' stradale e livello di servizio
Aspetti specifici per le analisi di sicurezza della strade in ambito extraurbano (24 ore)
- Opere d'arte (gallerie, ponti, ecc.)
- Pavimentazioni stradali
- Dispositivi di ritenuta stradali
- Accessi
- Segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare
- Cantieri stradali e relativa segnaletica
- Illuminazione
- Aspetti secondari (pubblicita', vegetazione, interferenze, ecc.)
- Manutenzione delle infrastrutture stradali e degli elementi ad esse correlati (circolari ministeriali e ANAS, normativa CNR)
- Sistemi di trasporto intelligente, dispositivi di gestione e controllo del traffico
- Analisi di incidentalita' (tipologie e cause degli incidenti, relazione con l'infrastruttura, fattore umano)
- Individuazione delle eventuali misure correttive
Aspetti specifici per le analisi di sicurezza della strade in ambito urbano (12 ore)
- Attraversamenti pedonali, piste ciclabili, isole ambientali, corsie riservate e fermate dei mezzi pubblici
- Interventi per la moderazione del traffico
- Opere d'arte (gallerie, ponti, ecc.)
- Pavimentazioni stradali
- Accessi e passi carrabili
- Segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare
- Cantieri stradali e relativa segnaletica
- Illuminazione
- Aspetti secondari (pubblicita', vegetazione, interferenze, ecc.)
- Manutenzione delle infrastrutture stradali e degli elementi ad esse correlati
- Sistemi di trasporto intelligente, dispositivi di gestione e controllo del traffico
- Analisi di incidentalita' (tipologie e cause degli incidenti, relazione con l'infrastruttura, fattore umano)
- Individuazione delle eventuali misure correttive

MODULO 3: CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE SUI PROGETTI (40 ore)

Sezione teorica (24 ore)
- Definizione dei controlli della sicurezza stradale in ciascun livello di progettazione, nella fase di costruzione, nella fase di pre-apertura ed entro i 12 mesi dalla messa in esercizio della strada
- Sezione delle "Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" relativa ai "Controlli della sicurezza stradale sui progetti":
- finalita' e procedure
- schede di controllo
- rapporti intermedi e rapporto finale del controllo del progetto
- Obiettivi, compiti e responsabilita' del controllore della sicurezza
- Esempi di buone e cattive pratiche
- Esempio di un caso studio
Sezione pratica (16 ore)
- Esercitazione: analisi del progetto, utilizzo delle schede di controllo, strumenti e metodi, redazione del report finale di controllo. L'esercitazione verte sul controllo di sicurezza di un progetto definitivo o esecutivo di una nuova strada o di un adeguamento di una strada esistente comprendente almeno 5 km di sviluppo ed una intersezione
- Verifica dei risultati dell'esercitazione

MODULO 4: ISPEZIONI DI SICUREZZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI (40 ore)

Sezione teorica (24 ore)
- Definizione e modalita' delle ispezioni di sicurezza (ispezioni periodiche, ispezioni di dettaglio, ispezioni straordinarie e d'emergenza) di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs 35/2011.
- Sezione delle "Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" relativa alle "Ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali":
- finalita' e procedure
- schede di ispezione
- rapporto di ispezione
- Obiettivi, compiti e responsabilita' dell'ispettore della sicurezza
- Esempio di un caso studio
Sezione pratica (16 ore)
- Esercitazione: ispezione, diurna e notturna, di un tracciato stradale di almeno 10 km di sviluppo, con eventuali soste in determinati siti specifici in cui sono stati individuati problemi di sicurezza. L'esercitazione deve concludersi con la compilazione di apposite schede di ispezione e del relativo rapporto di ispezione nel quale dovranno essere individuate le misure correttive ritenute maggiormente idonee
- Verifica dei risultati dell'esercitazione

MODULO 5: GALLERIE STRADALI (32 ore)

Sezione teorica (20 ore )
- Obiettivi delle ispezioni nelle gallerie, compiti e responsabilita' dell'ispettore
- Statistiche degli incidenti in galleria ed esame degli incidenti piu' rilevanti
- Impianti tecnici nelle gallerie, certificazione e prove
- Documentazione di sicurezza
- Illustrazione della scheda per l'effettuazione delle ispezioni nelle gallerie
Sezione pratica (12 ore)
- Esercitazione avente per oggetto un'ispezione in galleria: esecuzione dell'ispezione di una galleria stradale di almeno 500 m di lunghezza. L'esercitazione dovra' concludersi con la compilazione di apposite schede di ispezione e del relativo rapporto finale

Programma del  "Corso di aggiornamento per i controllori e gli ispettori  della sicurezza delle infrastrutture stradali"

Durata complessiva del corso di aggiornamento (30 ore)

MODULO 1: Aggiornamenti normativi sulla progettazione e la sicurezza stradale
MODULO 2: Le innovazioni nella gestione della sicurezza stradale
MODULO 3: Gli interventi di miglioramento della sicurezza: innovazioni tecnologiche, infrastrutturali e metodologiche [/panel]

Enti formatori

E’ in corso di emanazione il decreto attuativo che, ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 436 del 23/12/2011 (G.U. n. 35 del 11/02/2012), definisce le modalità di autorizzazione degli Enti formatori allo svolgimento dei corsi di formazione.

Modalità di iscrizione all'elenco provvisorio degli esperti della sicurezza stradale:

Domanda di iscrizione all'elenco provvisorio degli esperti della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 12, c. 4.

Verranno prese in esame esclusivamente le domande di iscrizione inviate:

con raccomandata A/R al “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per le Strade e per le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali- Via Nomentana 2 - 00161 - Roma”
o in alternativa alla casella di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Elenco provvisorio dei Professionisti abilitati

Decreto direttoriale n. 706 del 17/12/2019

Con il decreto direttoriale numero 706 del 17 dicembre 2019 si comunica l'integrazione, alla data odierna, all'elenco provvisorio dei Professionisti abilitati, approvato con decreto direttoriale n. 3 del 17/01/2019, ai sensi dell’art 12 comma 4 del Decreto Legislativo n. 35/2011.

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Fonte: MIT

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