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Decreto 28 settembre 2022

Decreto 28 settembre 2022

Decreto 28 settembre 2022

Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.

(GU n.239 del 12.10.2022)

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Art. 1 Oggetto

1. Il presente decreto, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto, si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36 -bis e 36 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3. Soglia di gravità

1. Ai fini del presente decreto, la violazione di cui all’art. 2 si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

Art. 4. Violazioni non definitivamente accertate

1. Ai fini del presente decreto, la violazione grave di cui all’art. 3 si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Art. 5. Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Nelle more dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 81, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, comunque, dell’operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, si applicano le indicazioni operative contenute nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’Autorità nazionale anticorruzione e successivi aggiornamenti. L’Agenzia delle entrate, su richiesta della stazione appaltante, rilascia, relativamente ai tributi dalla stessa gestiti, la certificazione di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, le cui risultanze sono valutabili ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto. 

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