D.L. n. 32/2019 "Sblocca cantieri": possibile distanza minima tra edifici < 10 mt
ID 8582 | 16.06.2019
Con il nuovo articolo 5, comma 1, lettera b del decreto legge 32/2019, "Sblocca Cantieri", convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, il legislatore ha inserito modifiche al DPR n. 380/2001 stabilendo il concetto generale secondo cui gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti se rispettano le distanze legittimamente preesistenti (ovvero se si assicura la coincidenza dell’area di sedime e del volume di quello ricostruito rispetto a quello demolito).
Il D.M. 1444/1968 è la norma di riferimento per le distanze tra edifici antistanti aventi almeno una parete finestrata, all'Art. 9 prescrive una distanza minima assoluta di 10 metri in tutte le zone diverse dai centri storici.
Con la novella anche nelle opere di demolizione e ricostruzione (che prevedono una fase senza il vecchio e il nuovo edificio) le Regioni e Province potranno introdurre deroghe alle distanze previste dal D.M. 1444/1968, prevedendo quindi distanze inferiori per le demolizioni e ricostruzioni.
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Art. 5. Norme in materia di rigenerazione urbana
1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione:
a) all’articolo 2 -bis , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole “possono prevedere” sono sostituite dalla seguente: “introducono”; e le parole “e possono dettare” sono sostituite dalla seguente: “nonché”;
b) all’articolo 2 -bis dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1 -bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1 -ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.».
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Art. 2-bis. Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e nonchè disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. (articolo introdotto dal decreto legge 69/2013 e comma 1 modificato dal DL 18 aprile 2019)
1 -bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1 -ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.
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