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D.L. n. 32/2019 'Sblocca cantieri': possibile distanza minima tra edifici minore 10 mt

DL 32 2019 distanze edifici

D.L. n. 32/2019 "Sblocca cantieri": possibile distanza minima tra edifici < 10 mt

ID 8582 | 16.06.2019

Con il nuovo articolo 5, comma 1, lettera b del decreto legge 32/2019, "Sblocca Cantieri", convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, il legislatore ha inserito modifiche al DPR n. 380/2001 stabilendo il concetto generale secondo cui gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti se rispettano le distanze legittimamente preesistenti (ovvero se si assicura la coincidenza dell’area di sedime e del volume di quello ricostruito rispetto a quello demolito).

Il D.M. 1444/1968 è la norma di riferimento per le distanze tra edifici antistanti aventi almeno una parete finestrata, all'Art. 9 prescrive una distanza minima assoluta di 10 metri in tutte le zone diverse dai centri storici.

Con la novella anche nelle opere di demolizione e ricostruzione (che prevedono una fase senza il vecchio e il nuovo edificio) le Regioni e Province potranno introdurre deroghe alle distanze previste dal D.M. 1444/1968, prevedendo quindi distanze inferiori per le demolizioni e ricostruzioni.

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