Circolare MIT n. 8 del 24 ottobre 2019
Codice appalti, nuove modalità operative per calcolo soglia di anomalia
Modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
La presente circolare, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce delle recenti disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (di seguito decreto “sblocca cantieri”), con particolare riferimento alle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
Nella circolare - in conformità all’articolo 97, commi 2 e 2-bis del codice dei contratti, che introduce delle variabili tese ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia - sono sviluppati esempi di calcolo a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 ovvero inferiore a 15) e, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, è stata esplicitata la variazione della metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.
Fonte: MIT
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