Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014
Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe
(GU n. 256 del 4 novembre 2014)
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1. Finalità.
La presente direttiva, emanata ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, reca indirizzi operativi relativi all’attività di Protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti dighe aventi le caratteristiche definite dall’art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Inoltre costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i provvedimenti che le regioni intendessero adottare per le dighe non comprese tra quelle sopracitate.
Tenuto conto della revisione dei criteri di allerta ai sensi dell’art. 43, comma 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il presente atto intende:
- stabilire le condizioni di attivazione delle fasi di allerta per le finalità di sicurezza degli sbarramenti e di gestione del rischio idraulico a valle;
- definire le azioni conseguenti alla attivazione delle suddette fasi di allerta in caso di eventi e scenari, temuti o in atto, aventi rilievo per l’allertamento e l’attivazione del sistema di Protezione civile;
- stabilire i legami funzionali e procedurali tra i vari soggetti coinvolti nella predisposizione, attivazione ed attuazione delle azioni atte a garantire la sicurezza degli sbarramenti ed il contrasto del rischio idraulico a valle; individuare i soggetti istituzionalmente preposti alla predisposizione dei piani di emergenza per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un’onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall’ipotetico collasso dello sbarramento.
Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le province autonome provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme degli statuti di autonomia.
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segue in allegato