Decreto MIMS 08 Febbraio 2022 / Istituzione banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio (B.D.N.A.E)
Decreto MIMS 08 Febbraio 2022
Istituzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n.205.
(GU n.60 del 12.03.2022)
______
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Banca Dati Nazionale sull'Abusivismo Edilizio, di seguito denominata B.D.N.A.E.
2. La B.D.N.A.E è alimentata dagli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, definiti all’articolo 1, comma 27, della legge n. 205 del 2017, i quali condividono e/o trasmettono esclusivamente tramite il sistema informatico di cui al presente decreto le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.
3. La B.D.N.A.E è strutturata sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni per le finalità di cui all’articolo 1, commi 26 e 27, della legge 27 dicembre 2017, n.205.
4. Il contenuto informativo minimo della B.D.N.A.E è costituito dalle segnalazioni relative agli immobili e alle opere realizzati abusivamente inviate dai Comuni per il tramite dell'ufficio territoriale del governo ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del D.P.R. n. 380 del 2001.
______
Art. 27
27. Al fine dell'attuazione del comma 26 e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonche' gli uffici giudiziari competenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalita' di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.
...
segue in allegato
Collegati