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Decreto 30 luglio 2021

Decreto 30 luglio 2021

Decreto 30 luglio 2021 

Modalità di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni relative alle violazioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

(GU n.202 del 24.08.2021)

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Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accertamento, di contestazione e di applicazione delle sanzioni relative alle violazioni previste dall’art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.
2. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezioni I e II, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) gestore: il gestore dell’infrastruttura di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;
b) ubicazione della galleria: il punto di ubicazione della galleria, sia ad unico fornice che a più fornici, geograficamente individuato in corrispondenza della progressiva chilometrica dell’imbocco della stessa, dal lato più prossimo all’inizio della strada.

Art. 2. Individuazione dell’obbligato in solido

1. Il gestore della galleria, per il periodo di vigenza dell’atto concessorio, è obbligato in solido con l’autore della violazione.

Art. 3. Atti di accertamento

1. Fermo restando l’accertamento delle violazioni da parte dei soggetti indicati dall’art. 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è svolto anche dai seguenti soggetti:
a) la commissione di cui all’art. 4 del citato decreto legislativo;
b) l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA di cui al decreto–legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
c) la direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, limitatamente agli aspetti riferibili agli obblighi dedotti in convenzione.
2. L’accertamento delle violazioni di cui all’art. 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, coincide con l’esecuzione di un’attività ispettiva in galleria condotta dagli organi addetti al controllo. L’accertamento delle violazioni di cui all’art. 16, commi 1, lettera b) , 1 -bis , 2 e 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’organo addetto al controllo di atti o documenti da cui è possibile evincere l’omissione dell’adempimento richiesto.
3. Ai fini dello svolgimento delle attività funzionali all’accertamento delle violazioni, di cui all’art. 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, i soggetti che accertano violazioni possono avvalersi di organismi di certificazione di parte terza afferenti al settore della certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
4. Le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di accertamento sono considerate spese di procedimento,
ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, le spese stesse sono poste a carico dell’autore della violazione, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della citata legge.
5. Per le eventuali operazioni, di cui all’art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono utilizzati laboratori indicati all’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le relative spese sono liquidate secondo quanto previsto al comma 4.

Art. 4. Contestazione delle violazioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la contestazione della violazione deve essere fatta in forma scritta, con atto conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente decreto.
2. Per le violazioni relative a condotte omissive del gestore o del responsabile della sicurezza previste dall’art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, si considera come luogo in cui la violazione è stata commessa quello in cui è ubicata la galleria cui si riferisce l’omissione.
3. Per le gallerie composte da più fornici, la violazione si intende riferita all’intera galleria.
4. La violazione prevista dall’art. 16, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, si considera commessa anche quando la mancata conformità riguarda una singola misura di sicurezza.
5. Ciascuna delle omissioni previste all’art. 16, comma 1, lettera b) , comma 1 -bis , comma 2, lettere a) , b) e c) , e comma 3 del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, dà luogo ad una violazione, anche qualora l’omissione riguardi il mancato adempimento di più obblighi o l’esercizio di più funzioni e mansioni previsti dalla medesima disposizione.

Art. 5. Notificazione delle violazioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 14, commi 2 e 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni si effettua a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo del gestore della galleria.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione.
3. I termini per la notificazione di cui all’art. 14, comma 2, della citata legge n. 689 del 1981 decorrono dalla data dell’accertamento determinata ai sensi dell’art. 3, comma 2.

Art. 6. Pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è effettuato mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 2172, art. 1, dello stato di previsione dell’entrata.
2. L’autore della violazione o l’obbligato in solido che ha provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta deve trasmetterne ricevuta all’ufficio da cui dipende l’organo che ha effettuato l’accertamento della violazione. In mancanza di ricezione della ricevuta, l’ufficio da cui dipende l’organo che ha effettuato l’accertamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il pagamento, trasmette il rapporto ed il verbale di contestazione all’autorità competente di cui all’art. 7 per l’adozione dei provvedimenti di competenza della medesima autorità.

Art. 7. Trasmissione del rapporto e degli scritti difensivi

1. Per le violazioni previste dall’art. 16 del decreto legislativo n. 264 del 2006, il rapporto di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è trasmesso all’autorità competente di cui all’art. 16, comma 4, del citato decreto legislativo, nel cui territorio è situata la galleria cui si riferisce la violazione.
2. All’autorità di cui al comma 1 sono trasmessi gli scritti difensivi ed i relativi documenti allegati nonché le richieste degli interessati di essere sentiti personalmente ai sensi dell’art. 18 della citata legge n. 689 del 1981.
3. All’adozione dell’ordinanza-ingiunzione di cui dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, provvede in ogni caso l’autorità competente, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 264 del 2006, per il luogo in cui si trova la galleria cui si riferisce la violazione.

Art. 8. Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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