Costruzioni

Decreto 30 aprile 2020

Decreto 30 aprile 2020

Decreto 30 aprile 2020

Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93.

(GU Serie Generale n.124 del 15-05-2020)

Entrata in vigore: 16.05.2020

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Art. 1. Approvazione

È approvato il testo, allegato al presente decreto, delle «Linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94 -bis , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93», previste dall’art. 94 -bis , comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.

Art. 2. Ambito di applicazione

Come previsto dall’art. 94 -bis , comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l’entrata in vigore delle linee guida di cui all’art. 1, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse, in relazione agli interventi di cui al citato art. 94 -bis.

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D.P.R. 6 giugno 2001 n. 38
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Art. 93 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19) 

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori.

3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonche' il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

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Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumita':
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita' (zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di (accelerazione ag ) compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessita' strutturale richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4);
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso ((, situati nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4);

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumita':
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumita'. 
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