Vizio lavori edili privati: il progettista risponde per 10 anni
La Cassazione i contrasti tra proprietario, appaltatore, progettista e direttore lavori, qualora emergano vizi nell'esecuzione di lavori edili privati.
La sentenza 18 giugno 2014, n. 13882, che affronta il problema della termine entro cui far valere i vizi: la responsabilità del professionista tecnico è vista come extracontrattuale (articolo 1669 del Codice civile), cioè va fatta valere entro il termine di 10 anni dal compimento dell'opera, ma va anche rispettato, contemporaneamente, il termine di decadenza di un anno dalla scoperta del vizio.
I due termini, infatti, concorrono, nel senso che se un vizio viene scoperto pochi mesi prima della scadenza del decennio occorre contestare l'errore entro il predetto termine di 10 anni anche nel caso in cui i 12 mesi scadano più tardi.
Per il calcolo del termine di un anno di decadenza per far valere i vizi, il giorno iniziale coincide con quello in cui si ha consapevolezza, da parte del committente, dell'esistenza dei vizi denunciati, della loro gravità e della responsabilità dell'appaltatore, del progettista o del direttore lavori. Quando il committente (in genere il privato) non è professionalmente dotato di cognizioni specialistiche, giurisprudenza costante fa decorrere il termine di un anno da quando, con il deposito di una perizia antecedente la lite (accertamento tecnico), si ha consapevolezza dell'entità dei vizi: non bastano, infatti, semplici sospetti.
La sentenza 13882 sottolinea inoltre che, quando i difetti sono di tipo strutturale, non ha rilevanza la circostanza che il committente abbia fatto eseguire specifiche rifiniture o modifiche ad elementi accessori (ad esempio, tramezzi interni): prevalgono, infatti, i difetti di tipo strutturale. Gli errori nelle rifiniture, peraltro, sono soggetti a una procedura di contestazione diversa, cioè a quella che si legge nell'articolo 1667 del codice civile (denuncia all'appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta e prescrizione entro due anni dal giorno della consegna dell'opera).
Un'altra utile distinzione è poi quella tra struttura e rifiniture: la Cassazione sottolinea che per difetto di costruzione, il quale si può denunciare entro 10 anni (articolo 1669 del codice civile), si intende qualsiasi alterazione conseguente a un'insoddisfacente realizzazione dell'opera anche se non riguarda parti essenziali della stessa e non rischia di causarne la rovina. Generano quindi rischio di rovina e responsabilità decennale errori su elementi accessori o secondari che consentono l'impiego duraturo a cui l'opera è destinata, incidendo negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile.
Quindi, i gravi difetti che fanno sorgere la responsabilità decennale nei confronti del committente consistono in alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, anche se i gravi difetti non generano di per sé pericolo di rovina.+
Sentenza in allegato