Sentenza Consiglio di Stato n. 5557 del 22/11/2013
La distanza di 10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall’art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale. Non rileva neanche il fatto che le pareti siano o meno paralle.
Nelle motivazioni della sentenza in epigrafe, i Giudici hanno ribadito il principio che nel regime delle distanze in edilizia «la distanza di 10 metri, che deve sussistere tra edifici antistanti si riferisce a tutte le pareti finestrate, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente, o della progettata sopraelevazione, ovvero ancora che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all’altra».
Importanti anche le precisazioni su cosa si intenda per finestra e parete finestrata. «Si evidenzia che, per «pareti finestrate», ai sensi dell'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi, non (soltanto) le pareti munite di «vedute», ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l'esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce) e considerato altresì che basta che sia finestrata anche una sola delle due pareti».
«Gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze perché non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare, sono i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, non invece le sporgenze, anche dei generi ora indicati, ma di particolari dimensioni, che siano quindi destinate anche a estendere e ampliare per l'intero fronte dell'edificio la parte utilizzabile per l'uso abitativo».
L'appello è stato accolto poiché ha il CCS ha ritenuto che per l’applicazione della disposizione dell’art. 9, numero 2, del D.M. 1444/1968 è sufficiente una parete finestrata e che il calcolo delle distanze si effettua con riferimento ad ogni punto dei fabbricati, computando anche i balconi aggettanti.
- la misura della distanza è da riferire, per espressa previsione letterale della norma, alle pareti di edifici che si fronteggiano;
- la misura della distanza si applica, in analogia con la distanza prescritta dall’art. 873 c.c., soltanto alle pareti che si fronteggiano e la misurazione deve essere effettuata in modo lineare e non radiale, come invece previsto in materia di vedute (art. 907 c.c.)
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