Sentenza Consiglio di Stato Sez. III n. 2795 del 20 marzo 2023 / I criteri ambientali minimi (CAM) sono vincolanti per i bandi di gara
ID 19345 | 30.03.2023 / Sentenza in allegato / Download Scheda
Le PA hanno l'obbligo, immanente, di inserire nei bandi di gara il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM).
Il Consiglio di Stato SEZ. III con la sentenza n. 2795 del 20.3.2023 annulla un bando di gara emanato da un’amministrazione regionale poiché non è rispettato, l’obbligo, immanente, di derivazione comunitaria, di inserire nei bandi di gara il rispetto dei criteri ambientali minimi (cd. CAM) con la correlata previsione di criteri premiali incentivanti nei punteggi – correlati al maggior rispetto dei CAM medesimi - da attribuire all’offerta tecnica.
I CAM sono ormai stati emanati per tantissimi settori, ed il loro rispetto ed inserimento nei bandi di gara è doverosamente vincolante.
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sentenza in allegato
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Art. 34 (Criteri di sostenibilita' energetica e ambientale)
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all' articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.
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Art. 71 (Bandi di gara)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attivita' delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformita' agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. Contengono altresi' i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.
Vedi Documenti Riepilogo sui CAM:
1. Elenco Criteri ambientali minimi CAM
2. Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli acquisti verdi (GPP)
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