Sentenza CC. n. 30 del 21 febbraio 2020
Edilizia - Disposizioni statali in materia di altezze - Legge Regione Veneto - Deroga alle altezze - Inammissibilità
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento alla violazione dell’art. 117, secondo e terzo comma Cost., dell’art. 9, comma 8-bis, della legge Regione Veneto 8 luglio 2009, n. 14 (”Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile”), come introdotto dall’art. 10, comma 13, della legge Regione Veneto 29 dicembre 2013, n. 32 (“Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”) – nella parte in cui prevede che in deroga al d.m. 1444 del 1968, possono apportarsi, in occasione di interventi di demolizione e ricostruzione, ampliamenti in altezza sino al 40% dell’edificio esistente.
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