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Consiglio di Stato sez. IV Ordinanza del 17 marzo 2022 n. 1949

CS ord  17 marzo 2022 n  1949

Consiglio di Stato sez. IV ordinanza del 17 marzo 2022 n. 1949 

ID 16125 | 19.03.2022 / In allegato ordinanza CS

Limiti distanza tra edifici - Deroghe alla Corte costituzionale

Il Consiglio di Stato sez. IV con ordinanza del 17 marzo 2022 n. 1949, ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale relative:

- all’articolo 2-bis, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.), come introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, S.O.), per violazione degli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione;

- all’articolo 2-bis, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.), come introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, S.O.), per violazione dell’articolo 117, terzo comma, lettere m) ed s), della Costituzione;

Ne consegue che il Consiglio di Stato, con l'ordinanza in oggetto, rimette alla Corte costituzionale la possibilità di disapplicare le norme del d.m. n. 1444/1968 sugli standard, in seguito alla norma prevista del decreto legge n.69 del 2013 (cosiddetto decreto "fare") che ha aggiunto l'articolo 2-bis al testo unico edilizia.

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DPR 380/2001

Art. 2-bis. (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati).

1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

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