Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 21175 Anno 2019
La Sentenza 21175/2019 della VI Sez. Penale della Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica contro i due sindaci pro-tempore e dell'assessore ai lavori pubblici di un comune emiliano, in merito alla mancata chiusura di una scuola materna con indice di rischio sismico pari a 0,26 - di gran lunga inferiore al limite minimo di 0,6 previsto dalle NCT 2018 con riguardo a interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti.
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21175 Anno 2019
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: MOGINI STEFANO
Data Udienza: 12/02/2019
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RITENUTO IN FATTO
I soggetti sopra nominati sono indagati per il reato di cui agli artt. 110 e 328 cod. pen. perché, nelle suddette rispettive qualità, indebitamente rifiutavano un atto dei loro uffici che, per ragioni di sicurezza pubblica, avrebbe dovuto essere compiuto senza ritardo. Secondo la prospettazione accusatoria essi, preso atto della "Relazione tecnica, valutazione della sicurezza strutturale del fabbricato ad uso scuola materna" di proprietà comunale sito in Serramazzoni, Via IV Novembre n. 195 che evidenziava un indice di rischio sismico pari a 0,26 - di gran lunga inferiore al limite minimo di 0,6 previsto dalle NCT 2018 con riguardo a interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti, omettevano di dichiarare l'inagibilità di detta scuola materna nonché di provvedere all'immediata chiusura della stessa previa adozione di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 D. L.vo 267/2000.
L'ordinanza impugnata ha in primo luogo ritenuto la mancanza di autonoma valutazione del G.i.p. circa i presupposti legittimanti il disposto sequestro. Ha quindi in ogni caso escluso che la normativa vigente imponga l'obbligatorietà della messa fuori servizio dell'opera non appena se ne riscontri l'inadeguatezza rispetto alle azioni ambientali non controllabili dall'uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro determinazione, sicché i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o soggetti privati, sono chiamati a definire e programmare i provvedimenti più idonei, commisurati alla vita naturale nominale restante dell'opera, alla sua classe d'uso e alla disponibilità di risorse ordinarie o straordinarie allo scopo destinate. Da ciò consegue, ad avviso del Tribunale del riesame, che la non rispondenza di costruzioni preesistenti agli indici di sicurezza sismica posti dalle Norme tecniche di costruzione (NTC) non determina di per sé un obbligo di intervento di salvaguardia rilevante ai sensi dell'art. 328, comma 1, cod. pen., dovendosi per questo escludere nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi delicti. In tal senso, il mero carattere probabilistico astratto del parametro espresso dall'indice di sicurezza sismica non assumerebbe una valenza autonoma, trattandosi della definizione di un rischio diacronico che proietta la sua funzione sul piano della programmazione degli interventi edilizi necessari all'adeguamento sismico piuttosto che su quello della diagnostica del rischio attuale. Il Tribunale non ha quindi ritenuto in contrasto con i paradigmi tecnico-amministrativi applicabili alla fattispecie l'azione amministrativa intrapresa dal Comune, che ha provveduto in primo luogo a dare soluzione alle rilevate criticità statiche mediante la realizzazione di pertinenti interventi strutturali, ed ha programmato, nel più ampio contesto di maggiori e più immediati investimenti per l'adeguamento sismico di altre scuole, un investimento triennale per il miglioramento e l'adeguamento sismico della scuola sottoposta a sequestro.
2. Il pubblico ministero ricorrente deduce i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale processuale con riferimento agli artt. 292, comma 2, lett. c), 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. in punto di ritenuta mancanza di autonoma valutazione del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., poiché la motivazione di quel decreto, seppur sintetica, adempie agli obblighi motivazionali previsti dal codice di rito, facendo espresso rimando sia alle considerazioni in fatto e in diritto enucleate nella richiesta del pubblico ministero, sia, soprattutto, ai rilevanti atti di indagine contenuti nel fascicolo processuale.
2.2. Violazione dell'art. 328 cod. pen. in relazione alla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti, per il cui accertamento il Tribunale avrebbe dovuto considerare che dagli elaborati tecnici redatti su incarico del Comune di Serramazzoni, e acquisiti agli atti, emergono importanti criticità strutturali dell'edificio, che non lo rendono idoneo a fornire le necessarie garanzie in caso di sisma e a fronte delle quali si evidenzia il dovere di azione del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (TUEL).
3. Con memoria difensiva depositata in data 1/2/2018 nell'interesse dell'indagato Bartolacelli Claudio sono state esposte le ragioni per le quali il ricorso del p.m. dovrebbe ritenersi infondato. L'immobile pubblico in questione, pur astrattamente vulnerabile in caso di terremoto, è munito di agibilità perché è stato adeguato sotto il profilo statico nel 2015. Inoltre, le pertinenti norme tecniche (NTC del 2008 e del 2013) non impongono, pur a fronte di un basso indice di sicurezza sismica, alcun obbligo di intervento, ma piuttosto un dovere di programmazione, nel caso di specie puntualmente adempiuto. Infine, il potere sindacale di cui all'art. 54 comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 trova fondamento e limite nei presupposti della contingibilità e dell'urgenza, nel caso di specie mancanti poiché la situazione di pericolo sismico è tipizzata e disciplinata dalla pertinente normativa, che prevede appunto specifici doveri di programmazione ai quali non potrebbe sostituirsi un intervento sindacale impeditivo dell'uso del bene pubblico ex art. 54 TUEL.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché del tutto aspecifico.
A fronte del rilievo del Tribunale del riesame secondo il quale il provvedimento di sequestro preventivo del G.i.p. ripete pedissequamente i contenuti della richiesta del p.m. con minime variazioni sintattiche ed evidenzia dunque la mancanza di un apprezzamento indipendente rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, integrando così il vizio di violazione di legge (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, P.M. in proc. Burani, Rv. 268800), il ricorso si limita ad assumere la sussistenza in quel provvedimento di un'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento (imposta dal rinvio operato dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. alle disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale del riesame, introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 stesso codice; Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789), senza peraltro individuare in alcun modo i passaggi del decreto impositivo della misura ritenuti allo scopo rilevanti ed anzi prefigurando l'esistenza in quel provvedimento di un mero richiamo per relationem alla richiesta del p.m. e agli atti di indagine, tanto per quanto riguarda i profili espositivi del fatto, che per le ragioni ritenute idonee a supportare l'applicazione della misura.
Osserva a tale riguardo il Collegio che il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia ritenuto il difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura cautelare deve, a pena di inammissibilità, precisare in quali punti, passaggi o pagine del provvedimento genetico della misura possano rinvenirsi gli elementi valutativi che l'art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità (vedi, per quanto attiene l'analogo, speculare obbligo di motivazione incombente al Tribunale in sede di riesame proposto avverso il provvedimento genetico per asserita mancanza di autonoma valutazione, Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 267994; Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273451).
L'assolvimento di tale onere di specifica indicazione, che l'art. 581, lett. c) cod. proc. pen. riferisce espressamente tanto alle ragioni di diritto che agli elementi in fatto che sorreggono ogni richiesta, costituisce in vero il necessario presupposto perché il giudice di legittimità possa procedere alla verifica di quel "fatto processuale", in quanto tale oggetto di prova ai sensi dell'art. 187, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv. 265984), anche mediante l'accesso diretto al provvedimento genetico (Sez. 6, n. 53940 del 19/09/2018, D'Arrigo, Rv. 274584).
Si tratta di un rilievo dirimente di inammissibilità, che da solo determina la definitività dell'accertamento dell'originaria e insanabile nullità del decreto col quale il G.i.p. ha imposto al bene sequestrato il vincolo cautelare e risulta pertanto assorbente dell'ulteriore motivo di ricorso.
P.Q.M.
Così deciso il 12 febbraio 2019.
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