Inizio dei lavori in zona sismica senza preavviso scritto allo sportello unico
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17696 Anno 2019
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data Udienza: 11/01/2019
1. Il Tribunale di Nola con sentenza del 20 dicembre 2017 ha condannato V.S. alla pena di € 200,00 di ammenda relativamente al reato di cui agli art. 110, cod. pen., 83 e 95, d. P.R. 380/2001, con la confisca del manufatto in sequestro; reato accertato in Acerra sino all'8 febbraio 2012; per i reati di cui agli art. 44, lettera B, 64, 71, 65 e 72, d.P.R. 380/2001 è stato dichiarato di non doversi procedere per la prescrizione.
2. V.S. ha proposto ricorso in cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Violazione di legge (art. 83, d. P.R. 380/2001 e 129, cod. proc. pen.) per la mancata dichiarazione dell'estinzione per prescrizione.
Il reato contestato è un reato istantaneo e non permanente come ritenuto dalla sentenza impugnata. Trattasi di reato omissivo formale che si perfeziona al momento dell'inizio dei lavori edili.
Comunque, anche se si volesse ritenere il reato permanente sarebbe prescritto poiché la permanenza cessa con la sospensione dei lavori, per qualunque causa. La stessa sentenza impugnata rileva la fine dei lavori alla data del 1 gennaio 2009, e non a quella diversa contestata nell'imputazione - 8 febbraio 2012 -. Dalla data del 1 gennaio 2009 deve decorrere il termine di prescrizione di 5 anni e, anche considerando le sospensioni del termine di prescrizione per 328 giorni, alla data della sentenza impugnata il reato era già prescritto.
2. 2. Violazione di legge (art. 83 e 95, d. P.R. 380/2001 e 125, cod. proc. pen.) e omessa motivazione sulla disposta confisca.
Con il dispositivo è stata disposta la confisca senza motivazione in sentenza. Comunque, nessuna sanzione accessoria è prevista dall'art. 95, d.P.R. 380/2001 e, quindi, neanche la confisca può applicarsi. Si tratta del resto di una violazione solo formale, e nessuna prova sussiste sulla effettiva realizzazione dell'opera in violazione delle norme antisismiche.
Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
3. L'imputazione di cui al capo C, prevede la condotta contestata all'imputata, letteralmente: «per avere, in concorso tra di loro, eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo A in zona sismica omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso lo sportello unico competente; accertato sino all'8 febbraio 2002».
Si tratta dell'ipotesi criminosa di cui agli art. 93 e 94, d.P.R. 380/2001 che sanziona l'inizio dei lavori senza preavviso scritto allo sportello unico (con allegazione del progetto) e senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione, nelle zone sismiche. Il reato è di natura permanente ma la permanenza cessa al termine dei lavori: «In tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenta la relativa denuncia con l’allegato progetto, non termina l’intervento oppure non ottiene la relativa autorizzazione. (In motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che la persistenza della condotta antigiuridica e la connessa protrazione della lesione all’interesse pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione sismica, sussistono sino a quando l’amministrazione competente non è stata posta nella condizione di aprire il necessario procedimento amministrativo o di attivare i relativi controlli)» (Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015 - dep. 14/01/2016, Stabile, Rv. 26601501; vedi anche Sez. U, n. 18 del 14/07/1999 - dep. 23/07/1999, P.M. in proc. Lauriola ed altri, Rv. 21393201).
Fattispecie diversa, ma nel nostro caso non contestata, è la realizzazione di lavori non conformi alla normativa (di sicurezza) antisismica, che ha natura di reato permanente e la permanenza dura fino a che la costruzione rimane in piedi: «La contravvenzione prevista dall'art. 3 della legge n.64 del 1974 - in virtù della quale le costruzioni in zone sismiche debbono essere conformi alle norme di sicurezza richiamate da appositi decreti ministeriali oltre che dall'art. 1 della stessa l. n. 64 del 1974 - ha natura permanente. La permanenza non cessa con la fine dei lavori e dura fino a che la costruzione rimane in piedi in modo difforme dai criteri di sicurezza previsti» (Sez. 3, n. 1857 del 14/05/1999 - dep. 16/07/1999, PM in proc. Manzella, Rv. 21461101).
La stessa sentenza impugnata determina la cessazione dei lavori alla data del 1 gennaio 2009, con la logica conseguenza della prescrizione del reato per il decorso del termine massimo di prescrizione (di 5 anni) già al momento della data della sentenza di appello.
La sentenza deve pertanto annullarsi senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 11/01/2019
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