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Tabella riepilogativa Sanzioni F-gas

Tabella riepilogativa Sanzioni F gas

Tabella riepilogativa Sanzioni F-gas

ID 9803 | 02.01.2020

Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa allo scopo di illustrare in maniera sintetica quelle che sono le sanzioni amministrative e penali delle violazioni delle disposizioni al Regolamento (UE) n. 517/2014, come attuato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, previste e disciplinate dal Decreto Legislativo del 5 dicembre 2019 n. 163.

Il Decreto Legislativo del 5 dicembre 2019 n. 163 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 è stato pubblicato nella GU Serie Generale n.1 del 02-01-2020.

L'articolo 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
L'articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

L'impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

Gli Organismi di certificazione che non rispettano i termini fissati dal DPR 146/2018 per l’inserimento nel Registro dei dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sospesi revocati, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
Infine per quanto riguarda le vendite il Decreto Legislativo stabilisce che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all'articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste , sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente.

All'accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

All'esito delle attività di accertamento il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all’interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2020

Il  decreto legislativo è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017", che prevede una delega al Governo per adottare le disposizioni recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea alla data della sua entrata in vigore, al fine di introdurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 517/2014 ed ai Regolamenti (CE) di esecuzione n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 304/2008, n. 306/2008, n. 307/2008, n. 1191/2014, (UE) 2015/2065, (UE) 2015/2066, (UE) 2015/2067, (UE) 2015/2068, (UE) 2016/879 e (UE) 2019/661, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 517/2014 mantiene l'obiettivo di protezione dell'ambiente, già previsto dal regolamento (CE) n. 842/2006, rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F -gas) contemplati dal protocollo di Kyoto: gli idroflurocarburi (HFC), i perfluorocarburì (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6).

Tali gas sono sostanze chimiche di origine antropica utilizzate, per esempio, come refrigeranti, agenti estinguenti, agenti espandenti, agenti propulsori degli aerosol e agenti isolanti nelle apparecchiature elettriche. A livello globale, l'uso dei gas fluorurati sta crescendo rapidamente a causa del maggiore impiego di prodotti e apparecchiature il cui funzionamento dipende da tali gas.

I gas fluorurati a effetto serra non presentano sostanziali proprietà di riduzione dello strato di ozono, ma il loro contributo ai cambiamenti climatici è significativo. L'impatto sul clima dei gas fluorurati di tutte le applicazioni può essere paragonato a quello dell'intero settore dell'aviazione.

 Estratto

Tabella 1

[...segue in allegato]

Note tabella:
(1) Regolamento (UE) n. 517/2014 Articolo 3 Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra
1. Il rilascio intenzionale nell’atmosfera di gas fluorurati a effetto serra è vietato se questo rilascio non è tecnicamente necessario per l’uso previsto.
2. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra prendono delle precauzioni per prevenire il rilascio accidentale («perdita») di tali gas e adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la perdita di gas fluorurati a effetto serra.
3. Se viene rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, gli operatori assicurano che l’apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo.
Se l’apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell’apparecchiatura, gli operatori assicurano che quest’ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace.
4. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c), sono certificate conformemente all’articolo 10, paragrafi 4 e 7, e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.
Le imprese che svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono certificate conformemente all’articolo 10, paragrafi 6 e 7 e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra.
(2) Regolamento (UE) n. 517/2014 Articolo 4 Controlli delle perdite
1. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.
Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite di cui al presente articolo, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate.
I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite ai sensi del presente articolo purché rispettino una delle condizioni seguenti:
a) presentino un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante e sono etichettati come tali;
b) siano muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità; o
c) contengano meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra.
2. Il paragrafo 1 si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra:
a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
c) pompe di calore fisse;
d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
f) commutatori elettrici;
g) cicli Rankine a fluido organico.
Riguardo alle apparecchiature di cui al primo comma, lettere da a) a e), i controlli sono svolti da persone fisiche certificate conformemente alle norme di cui all’articolo 10.
In deroga al paragrafo 1, primo comma, fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.
3. I controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 sono effettuati con la seguente frequenza:
a) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
b) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
c) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.
4. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 per le apparecchiature di protezione antincendio di cui al paragrafo 2, lettera d), sono considerati soddisfatti purché sussistano le due condizioni seguenti:
a) il regime di controllo vigente è conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004; e
b) l’apparecchiatura di protezione antincendio è controllata con la frequenza stabilita al paragrafo 3.
5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare i requisiti in materia di controlli delle perdite da effettuare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo per ogni tipo di apparecchiature di cui allo stesso paragrafo, individuare le parti delle apparecchiature che presentano la maggiore probabilità di perdite e abrogare gli atti adottati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 842/2006. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24.
(3) Regolamento (UE) n. 517/2014 Articolo 5 Sistemi di rilevamento delle perdite
1. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente assicurano che l’apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l’operatore o un’impresa di manutenzione in caso di perdite.
2. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’articolo 4, paragrafo 2, lettere f) e g) contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1o gennaio 2017, assicurano che l’apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l’operatore o un’impresa di manutenzione in caso di perdite.
3. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), che sono soggette ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni dodici mesi per accertarne il corretto funzionamento.
4. Gli operatori delle apparecchiature elencate nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), che sono soggette al paragrafo 2 del presente articolo, assicurano che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno una volta ogni sei anni per accertarne il corretto funzionamento.

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Fonti
Decreto Legislativo 5 dicembre 2019 n. 163
Regolamento (UE) n. 517/2014

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