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D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74

Dpr 16  aprile  2013 n 74

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 / Update Maggio 2022

ID 905 Update news 24.05.2022 / Testo consolidato allegato

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (GU n.149 del 27-6-2013)

Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013

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Art. 1 Ambito di intervento e finalita'

1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto legislativo".

2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia pubblica e privata

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto legislativo.

Art. 3 Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

...

Allegato A (articolo 8, commi 1, 2 e 5)

Periodicita' dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW

Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza termica (1) [kW]

Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)

Rapporto controllo di efficienza energetica (2)

Impianti con generatore di calore e fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

10 < P < 100

2

Rapporto tipo 1

P ≥ 100

1

Generatori alimentati a gas, metano o GPL

10 < P < 100

4

Rapporto tipo 1

P ≥ 100

2

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta

12 < P < 100

4

Rapporto tipo 2

P ≥ 100

2

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico

P ≥ 12

4

Rapporto tipo 2

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica

P ≥ 12

2

Rapporto tipo 2

Impianti alimentati da teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza

P > 10

4

Rapporto tipo 3

Impianti cogenerativi

Microgenerazione

Pel < 50

4

Rapporto tipo 4

Unità cogenerative

Pel ≥ 50 2 Rapporto tipo 4

P - Potenza termica utile 
Pel - Potenza elettrica nominale. 
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. 

(2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il 
Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) e il termine ultimo per la loro adozione definitiva è stato prorogato al 15/10/2014 (D.M. 26/06/2014).

 

Allegato B (articolo 8, commi 6, 7 e 8)

Valori minimi consentiti del rendimento di combustione

Tipologia di generatori di calore

Data di installazione

Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)

Generatore di calore (tutti)

prima del 29 ottobre 1993

82 + 2 log Pn

Generatore di calore (tutti)

dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997

84 + 2 log Pn

Generatore di calore standard

dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005

84 + 2 log Pn

Generatore di calore a bassa temperatura

dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005

87,5 + 1,5 log Pn 10

Generatore di calore a gas a condensazione

dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005

91 + 1 log Pn

Generatore di calore a gas a condensazione

dall'8 ottobre 2005

89 + 2 log Pn

Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)

dall'8 ottobre 2005

87 + 2 log Pn

Generatori ad aria calda

prima del 29 ottobre 1993

77 + 2 log Pn

Pn Generatori ad aria calda

dopo il 29 ottobre 1993

80 + 2 log Pn

 log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW.

Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Allegato C (Articolo 9, comma 5)

Requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici.

1. Per «organismo esterno», ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni.
2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.
6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:
a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4, comma 1, D.M. n. 37/2008, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.
9. Se l'organismo esterno è un'impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.
10. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici, personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

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