Direttiva di esecuzione (UE) 2019/68
della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
GU L 15/18 del 17.01.2019
Entrata in vigore: 06.02.2019
Modifiche/abrogazioni:
- Direttiva di esecuzione (UE) 2024/325
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Articolo 1 Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica alle armi da fuoco e ai loro componenti essenziali, ma non si applica alle unità elementari di imballaggio di munizioni complete.
Articolo 2 Specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali
Gli Stati membri provvedono affinché la marcatura prescritta dall'articolo 4 della direttiva 91/477/CEE rispetti le specifiche tecniche di cui all'allegato della presente direttiva.
Articolo 3 Disposizioni di recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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