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Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi

Edifici tutelati   Prevenzione Incendi   Quadro normativo

Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi | Quadro normativo / Rev. 3.0 Maggio 2024

ID 6826 | Rev. 3.0 del 22 Maggio 2024 / In allegato

Quadro normativo di Prevenzione Incendi per gli edifici tutelati di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (G.U. n. 303 del 29.12.2022, n.303) / Milleproroghe 2023 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27.02.2023, n. 49) ha disposto (con l'art. 5, comma 5-quater) ha prorogato quanto previsto al comma 567 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Bilancio 2019, cioè al 31 dicembre 2024, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.

Llegge 25 febbraio 2022, n. 15 (GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022, con l'introduzione del comma 4-ter all'Art. 7, ha prorogato quanto previsto al comma 567 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Bilancio 2019, cioè al 31 dicembre 2023, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi.

1. Quadro Normativo

Il 25 Ottobre 2021 è stato pubblicato in GU n.255 del 25.10.2021 il Decreto 14 ottobre 2021 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Il 22 Luglio 2020 è stato pubblicato in GU n.183 del 22.07.2020 il Decreto 10 Luglio 2020 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il Documento illustra la normativa di Prevenzione Incendi applicabile.

Attività DPR 151/2011 / DM 16/02/82

 N.

 ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

72

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostrenonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. (1)

 

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

90

Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564

Principali differenze fra le attività di equiparazione

La nuova attività fa riferimento agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del più recente D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e assoggetta, ai controlli di prevenzione incendi, anche gli stessi edifici sottoposti a tutela che contengano una qualunque delle attività dell’allegato al DPR 151/2011, oltre quelli adibiti a musei, archivi ecc.

(1) Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013 / Assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela in relazione alla loro destinazione d’uso

Il Decreto detta uno spartiacque per l'attività di Prevenzione Incendi per l'Attività 72, infatti limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, è d'obbligo l'applicazione del Codice.

Schematizzando:

Edifici tutelati   Prevenzione Incendi   Quadro normativo   Fig  1

Fig. 1 - Doppio binario PI edifici tutelati

(N)
Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564
Norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale;

D.M. n. 569 del 20 maggio 1992
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre (G.U. n. 52 del 4/3/1993)
D.P.R. n. 418 del 30/6/1995
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi (G.U. n. 235 del 7/10/1995)

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Edifici storici   Norme di Prevenzione incendi
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2. Proroghe termini adeguamento / ultimo 31 Dicembre 2024

Timeline delle proroghe del termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli edifici tutelati di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Art. 72 DPR 151/2011).

La Nota VVF prot. 11180 del 19.07.2021 fornisce chiarimenti nel periodo di proroga, in particolare i responsabili delle attività, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo.

Si resta in attesa di apposito decreto/i MI secondo quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al comma 567 su prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti (previa ricognizione MIBACT di cui al comma 566) per l’adeguamento.

Fig  1   Timeline adeguamento edifici tutelati PI

(1) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 566
(2) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 567 - Decreto/i non emanato/i

Fig. 2 - Timeline procedura adeguamento edifici tutelati PI
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Adeguamento edifici tutelati PI

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 22.05.2024 DL 29 dicembre 2022, n. 198 / Proroga 32.-12.2024
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 c. 566 / 567
DPR 30 giugno 1995, n. 418 Rev. 03.2022
DM 20 maggio 1992, n. 569 Rev. 03.2022
Certifico Srl
2.0 31.05.2021 Nuovo Cap. 2 Proroghe termine adeguamento PI
Decreto 14 ottobre 2021
Certifico Srl
1.0 25.09.2021 Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013
D.M. n. 569 del 20 maggio 1992

D.P.R. n. 418 del 30/6/1995
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0.0 23.07.2020 --- Certifico Srl

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