Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005 | Testo aggiornato al 02 Genn. 2024 / Legge n. 214/2023 / Legge annuale mercato e concorrenza 2022
ID 5521 | Ed. 10.0 del 02 Gennaio 2024 / Testo consolidato allegato
L'Ed. 10.0 2024 del 02 Gennaio 2024 è aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (GU n.303 del 30.12.2023) e dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 136 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (in GU n.236 del 09.10.2023).
Il testo aggiornato 2024 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) tiene conto delle modifiche ed integrazioni avvenute a seguito delle disposizioni emanate successivamente al 2005 fino alla data ebook del 02 Gennaio 2024.
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Il Codice del Consumo è collegato, anche, alle Direttive di Prodotto ed in particolare alla Direttiva 2001/95/CE (sicurezza generale dei prodotti), abrogando il precedente atto di recepimento (Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n.172), ha inglobato i requisiti della Direttiva 2001/95/CE che tratta gli aspetti di sicurezza e salute dei Prodotti per i consumatori.
- Legge 30 dicembre 2023 n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (GU n.303 del 30.12.2023). Entrata in vigore 31 dicembre 2023.
Modifiche:
Art. 51 comma 6. Inserita nota (N1)
Art. 65-bis. Inserita nota (N)
- Legge 9 ottobre 2023 n. 136 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici. (GU n.236 del 09.10.2023) Entrata in vigore 10 ottobre 2023.
Modifica:
Art. 47 comma 1 lett. m). Inserita nota (N2)
- Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 28 Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE. (GU n. 70 del 23.03.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2023. Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.
Modifiche:
- Inserito Titolo II.1 Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Aggiunta nota
- Inserito Art. 140-ter Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-quater Legittimazione ad agire. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-quinquies Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-sexies Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-septies Azioni rappresentative. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-octies Provvedimenti inibitori. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-novies Provvedimenti compensativi. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-decies Accordi di natura transattiva e conciliativa. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-undecies Informazioni sulle azioni rappresentative. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-duodecies Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-terdecies Misure di coercizione indiretta. Inserita nota (N)
- Inserito Art. 140-quaterdecies Spese del procedimento. Inserita nota (N)
- Inserito Allegato II septies. Aggiunta nota
- Decreto Legislativo 7 marzo 2023 n. 26 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. (GU n.66 del 18.03.2023). Entrata in vigore 02 aprile 2023.
Modifiche:
- Rubrica parte II, titolo II, capo III. Inserita nota (N)
- Articolo 17-bis. Inserita nota (N)
- Articolo 18 comma 1. Inserite note (N) e (N1)
- Articolo 21 comma 2. Inserita nota (N)
- Articolo 22 comma 4. Inserite note (N) (N1) (N2) (N3)
- Articolo 23 comma 1. Inserita nota (N)
- Articolo 27. Inserite note (N2) (N3)
- Articolo 37-bis. Inserito nota (N1)
- Articolo 45. Inserite note (N) (N1)
- Articolo 46. Inserite note (N) (N1)
- Articolo 47. Inserite note (N) (N1)
- Articolo 48. Inserita nota (N)
- Articolo 49. Inserite note (N) (N1) (N2)
- Articolo 49-bis. Inserita nota (N)
- Articolo 50. Inserita nota (N)
- Articolo 51. Inserita nota (N)
- Articolo 52. Inserite note (N) (N1)
- Articolo 53. Inserita nota (N)
- Articolo 56. Inserita nota (N)
- Articolo 57. Inserite note (N) (N1)
- Articolo 59. Inserite note (N) (N1)
- Allegato I. Inserita nota (N)
- Decreto-Legge 14 gennaio 2023 n. 5 Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (in G.U. 14/01/2023, n.11) convertito dalla Legge del 10 marzo 2023 n. 23 (in GU n.63 del 15.03.2023).
Modifica:
Articolo 17 comma 1. Inserita nota (N)
Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) ha disposto (con l'art. 146, comma 1, lettera o) l'abrogazione del Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n.172 attuazione della Direttiva 2001/95/CE.
G.U. n.235 08/10/2005, SO n.162
...
Art. 146. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
...
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della Direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Articoli che recepiscono la Direttiva 2001/95/CE:
Art. 102. Finalita' e campo di applicazione
Art. 103. Definizioni
Art. 104. Obblighi del produttore e del distributore
Art. 105. Presunzione e valutazione di sicurezza
Art. 106. Procedure di consultazione e coordinamento
Art. 107. Controlli
Art. 108. Disposizioni procedurali
Art. 109. Sorveglianza del mercato
Art. 110. Notificazione e scambio di informazioni
Art. 111. Responsabilita' del produttore
Art. 112. Sanzioni
Art. 113. Rinvio
Allegato II
I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell'allegato II della Direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.
Allegato II - Procedure per l'applicazione del RAPEX delle linee guida per le notifiche
(previsto dall'articolo 107, comma 3)
(riproduce l'allegato II della Direttiva 2001/95/CE)
PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE NOTIFICHE
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall'applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l'individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili.
In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l'importanza del rischio;
c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi destinatari.
Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.
Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 e' intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonche' la valutazione del rischio effettuata in conformita' dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtu' dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel piu' breve tempo possibile, la conformita' con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, puo' svolgere un'indagine di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:
a) se il prodotto e' stato immesso sul mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;
c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi.
Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata e' limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
9. La Commissione puo' informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunita' e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.
10. La responsabilita' delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalita' saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.
Testo nativo:
Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
(GU n.235 del 8 Ottobre 2005 S.0. n. 162)
Aggiornamenti:
Decreto-Legge 30 dicembre 2005, n. 273 (in G.U. 30/12/2005, n.303), convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (in S.O. n. 47/L, relativo alla G. U. 28/2/2006, n. 49)
Avviso di rettifica (in G.U. 03/01/2006, n.2)
Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n. 151 (in G.U. 14/04/2006, n.88)
Legge 6 febbraio 2007, n. 13 (in SO n.41, relativo alla G.U. 17/02/2007, n.40)
Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (in G.U. 06/09/2007, n.207)
Decreto Legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 (in G.U. 29/11/2007, n.278)
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300)
Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49)
Legge 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140)
Legge 7 luglio 2009, n. 88 (in SO n.110, relativo alla G.U. 14/07/2009, n.161)
Legge 23 luglio 2009, n. 99 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2009, n.176)
Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25/09/2009, n.223), convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. n. 215/L relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274)
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156)
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (in SO n.212, relativo alla G.U. 04/09/2010, n.207)
Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160)
Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (in SO n.139, relativo alla G.U. 06/06/2011, n.129)
Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23/11/2011, n.273)
Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300)
Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (in G.U. 02/01/2012, n.1)
Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71)
Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189)
Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (in SO n.177, relativo alla G.U. 30/08/2012, n.202)
Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294)
Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 (in G.U. 11/03/2014, n.58)
Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n. 130 (in G.U. 19/08/2015, n.191)
Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (in G.U. 25/11/2016, n.276)
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (in SO n.57, relativo alla G.U. 21/12/2016, n.297)
Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (in G.U. 29/05/2017, n.123)
Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (in G.U. 06/06/2018, n.129)
Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 68 (in G.U. 16/06/2018, n.138)
Legge 12 aprile 2019, n. 31 (in G.U. 18/04/2019, n.92)
Legge 3 maggio 2019, n. 37 (in G.U. 11/05/2019, n.109)
Circolare 24 gennaio 2006, n. 1/2006 DGAMTC
Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162 (in G.U. 31/12/2019, n.305) convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51)
Legge 28 febbraio 2020 n. 8 (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51)
Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (in SO n.21, relativo alla G.U. 19/05/2020, n.128) convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120
Legge 17 luglio 2020 n. 77 (in SO n.25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n.180), conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 19/05/2020, n. 128).
Legge 11 settembre 2020 n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228), conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (in S.O. n. 24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n. 178)
Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (GU n.269 del 28.10.2020)
Decreto-Legge 9 Novembre 2020 n. 149 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.279 del 09-11-2020)
Legge 18 Dicembre 2020 n. 176 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.319 del 24.12.2020 - SO n. 43)
Decreto Legislativo 4 novembre 2021 n. 170 Attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE. (GU n.281 del 25.11.2021)
Decreto Legislativo 4 novembre 2021 n. 173 Attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (in GU n.282 del 26.11.2021) - Testo consolidato Ed. 7.0 2022
Legge 23 dicembre 2021 n. 238 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (in GU n.12 del 17.01.2022). Testo consolidato Ed. 7.0 2022
- Decreto Legislativo 7 marzo 2023 n. 26 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. (GU n.66 del 18.03.2023). Testo consolidato Ed. 8.0 2023
- Decreto-Legge 14 gennaio 2023 n. 5 Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (in G.U. 14/01/2023, n.11) convertito dalla Legge del 10 marzo 2023 n. 23 (in GU n.63 del 15.03.2023). Testo consolidato Ed. 8.0 2023
- Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 28 Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE. (GU n. 70 del 23.03.2023). Testo consolidato Ed. 9.0 2023
- Legge 9 ottobre 2023 n. 136 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici. (GU n.236 del 09.10.2023) Testo consolidato Ed. 10.0 2024
- Legge 30 dicembre 2023 n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (GU n.303 del 30.12.2023) Testo consolidato Ed. 10.0 2024
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Edizione: 10.0
Data: 02 Gennaio 2024
ISBN: 978-88-98550-92-0
Resp: Ing. Marco Maccarelli
Copyright: Certifico S.r.l.
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