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Regolamento delegato (UE) 2023/2776

Regolamento delegato  UE  2023 2776

Regolamento delegato (UE) 2023/2776

ID 20963 | 14.12.2023

Regolamento delegato (UE) 2023/2776 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e di altre informazioni pertinenti

GU L 2023/2776 del 14.12.2023

Entrata in vigore: 17.12.2023

Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024

...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/757 stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono dai porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo.

(2) L’allegato I del rregolamento (UE) 2015/757 stabilisce i metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO2 in base al consumo di combustibile. L’allegato II del regolamento (UE) 2015/757 stabilisce le norme per il monitoraggio delle altre informazioni pertinenti.

(3) Il regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato il rregolamento (UE) 2015/757, in particolare al fine di prevedere l’inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione europea (EU ETS) e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di metano (CH4) e protossido di azoto (N2O).

(4) L’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2015/757 prevede che le emissioni di CO2 siano calcolate moltiplicando il consumo di combustibile per i fattori di emissione. Detta parte dovrebbe essere modificata per rivedere le formule così da tenere conto dell’inclusione delle emissioni di CH4 e N2O nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757. Poiché le emissioni di CH4 possono provenire da combustibili non combusti ma rilasciati nell’atmosfera sotto forma di emissioni perse, le formule di cui all’allegato I, parte A, dovrebbero essere riviste per tenere conto di tale possibilità. Alla luce degli sviluppi tecnologici e scientifici nel settore marittimo e in particolare della futura diffusione di nuovi tipi di combustibili, è opportuno aggiornare l’elenco dei combustibili standard e dei fattori di emissione di cui all’allegato I, parte A.

(5) L’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2015/757 stabilisce i metodi di monitoraggio per determinare il consumo di combustibile. Per garantire il corretto ed efficace funzionamento dell’EU ETS, è necessario distinguere tra l’approccio di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra illustrato nei metodi A, B e C di cui alla parte B di tale allegato e l’approccio di misurazione del metodo D, esposto nella medesima parte.

(6) Sempre in un’ottica di solidità del sistema di monitoraggio, in particolare alla luce dell’inclusione delle emissioni del trasporto marittimo nell’EU ETS e conformemente ai principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2015/757, le società dovrebbero definire procedure per il flusso dei dati e le attività di controllo e includere le relative descrizioni nel piano di monitoraggio di cui all’articolo 6 di detto regolamento. È inoltre opportuno che siano loro indicate regole su come affrontare le lacune nei dati, ad esempio in caso di dati mancanti o di non applicabilità temporanea del piano di monitoraggio. È pertanto opportuno aggiungere all’allegato I del regolamento (UE) 2015/757 una nuova parte C relativa alla gestione e al controllo dei dati.

(7) L’allegato II, parte B, del regolamento (UE) 2015/757 specifica le norme per il monitoraggio su base annua delle altre informazioni pertinenti da parte delle società, conformemente all’articolo 10 di tale regolamento. In seguito alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2015/957 le emissioni di CH4 e N2O rientrano ora nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757. Gli indicatori per monitorare l’efficienza energetica media delle navi devono essere adattati di conseguenza ed essere espressi in termini di CO2 equivalente.

(8) L’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/757 elenca i parametri che le società devono monitorare su base annua per adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma dell’articolo 11 del medesimo regolamento. L’articolo 10, lettera k), del suddetto regolamento stabilisce che le società sono tenute a monitorare su base annua le emissioni totali aggregate di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in relazione alle attività di trasporto marittimo a norma dell’allegato I di tale direttiva. Il monitoraggio dev’essere effettuato conformemente all’allegato I, parte A, e all’allegato II, parte B, del regolamento (UE) 2015/757. È necessario aggiungere all’allegato II una nuova parte C che stabilisca le norme per il monitoraggio su base annua delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di una nave. È inoltre opportuno stabilire norme per il monitoraggio delle informazioni necessarie per giustificare l’applicazione di eventuali deroghe all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE a norma dell’articolo 12, paragrafi da 3 -sexies a 3 -ter, della stessa.

(9) Per una data nave, le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE possono differire da quelle disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757, anche per via dell’ambito geografico di applicazione di cui all’articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE. Le norme per il monitoraggio delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di una nave a norma dell’articolo 10, lettera k), del regolamento (UE) 2015/757dovrebbero basarsi sulle formule rivedute di cui all’allegato I, parte A, di tale regolamento. Per tenere conto delle norme sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, l’allegato II del regolamento (UE) 2015/757 dovrebbe prevedere una serie di deroghe da applicare alle formule rivedute di cui all’allegato I, parte A, di tale regolamento e stabilire l’ordine di applicazione di tali formule. Al fine di allineare l’allegato II del regolamento (UE) 2015/757 agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, è opportuno definire modalità per il trattamento della biomassa, dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato in deroga alla norma generale. È opportuno prevedere ulteriori deroghe per tener conto dell’inclusione nell’EU ETS delle emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo, in particolare per quanto riguarda l’ambito geografico di applicazione di cui all’articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE, il trattamento delle emissioni di gas a effetto serra che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafi 3 bis e 3 ter, di tale direttiva e di quelle che rientrano invece nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafi 3 -quinquies, 3 -quater e 3 -ter, della medesima, l’applicazione della deroga di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -sexies, e gli obblighi di introduzione graduale di cui all’articolo 3 octies ter della suddetta direttiva.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/757.

(11) Le emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo saranno incluse nell’EU ETS a partire dal periodo di riferimento avente inizio il 1° gennaio 2024; analogamente le emissioni di metano e protossido di azoto saranno incluse nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 a partire dal periodo di riferimento avente inizio il 1o gennaio 2024. È pertanto opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2024,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/757 è così modificato:

1) l’allegato I è sostituito è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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