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Ordinanza Ministero della Salute 31 dicembre 2021

Ordinanza Min  della Salute 31 dicembre 2021

Ordinanza Min. della Salute 31 dicembre 2021 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

(GU n.310 del 31.12.2021)

Art. 1. Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all’art. 9 -bis, comma 2 -bis , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Art. 2. Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per le Regioni Liguria, Marche, Veneto e per la Provincia autonoma di Trento è rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, l’ordinanza del Ministro della salute 17 dicembre 2021, citata in premessa, ai fini dell’applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all’art. 9 -bis , comma 2 -bis , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Provincia autonoma di Bolzano è rinnovata, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, l’ordinanza del Ministro della salute 3 dicembre 2021, citata in premessa, ai fini dell’applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all’art. 9 - bis , comma 2 -bis , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Art. 3. Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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