Decreto 14 ottobre 2021 / RTV edifici tutelati
25.10.2021 / Codice di Prevenzione incendi - Nuovo Cap. V.12 - RTV Edifici tutelati
Con il Decreto 14 ottobre 2021, nella sezione V «Regole tecniche verticali» del Codice di Prevenzione Incendi, decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, è aggiunto il capitolo «V.12 - Altre attività in edifici tutelati».
Ministero dell'Interno
Decreto 14 ottobre 2021
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita' ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n.255 del 25.10.2021)
Entrata in vigore: 24.11.2021
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Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare in combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali contenute nella sezione V, allegato 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
1. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «72,» la dicitura: «limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;» è soppressa.
2. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.12 - Altre attività in edifici tutelati», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all’art. 1.
Art. 4. Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
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Collegati
Bozza RTV Altre attività in edifici tutelati
Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Codice beni culturali e paesaggio
Decreto 10 Luglio 2020
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564
D.M. n. 569 del 20 maggio 1992
D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995