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Regolamento (UE) 2021/1119

Regolamento UE 2021 1119 Quadro per il conseguimento della neutralit  climatica

Regolamento (UE) 2021/1119 | Quadro per il conseguimento della neutralità climatica (Regolamento sul clima)

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)

GU L 243/1 del 9.7.2021

Entrata in vigore: 29.07.2021
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell’Unione.

Il presente regolamento stabilisce l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, in vista dell’obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell’obiettivo globale di adattamento di cui all’articolo 7 dell’accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce anche l’obiettivo vincolante per l’Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.

Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra elencati nell’allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

Articolo 2 Obiettivo della neutralità climatica

1. L’equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di tutta l’Unione dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto nell’Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l’azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e successivamente l’Unione mira a conseguire emissioni negative.

2. Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente, a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell’obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell’importanza di promuovere sia l’equità che la solidarietà tra gli Stati membri nonché l’efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo.

Articolo 3 Consulenza scientifica sui cambiamenti climatici

1. Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 («comitato consultivo») funge da punto di riferimento per l’Unione sulle conoscenze scientifiche connesse ai cambiamenti climatici in virtù della sua indipendenza e delle sue competenze scientifiche e tecniche.
2. I compiti del comitato consultivo includono:
a) esaminare le più recenti conclusioni scientifiche delle relazioni dell’IPCC e i dati scientifici sul clima, in particolare in relazione alle informazioni pertinenti per l’Unione;
b) fornire consulenza scientifica e presentare relazioni sulle misure esistenti e proposte dell’Unione, sugli obiettivi climatici e sui bilanci indicativi di gas a effetto serra e sulla loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con gli impegni internazionali dell’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi;
c) contribuire allo scambio di conoscenze scientifiche indipendenti nei settori della modellizzazione, del monitoraggio, della ricerca promettente e delle innovazioni che contribuiscono a ridurre le emissioni o ad aumentare gli assorbimenti;
d) identificare le azioni e le opportunità necessarie per conseguire con successo gli obiettivi climatici dell’Unione;
e) sensibilizzare riguardo ai cambiamenti climatici e ai loro effetti nonché stimolare il dialogo e la cooperazione tra gli organi scientifici dell’Unione, integrando il loro lavoro e i loro sforzi attuali.
3. Il comitato consultivo è guidato nel suo lavoro dalle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC, dell’IPBES e di altri organi internazionali. Esso segue una procedura pienamente trasparente e mette le sue relazioni a disposizione del pubblico. Può prendere in considerazione, laddove disponibile, il lavoro degli organi consultivi nazionali sul clima di cui al paragrafo 4.
4. Al fine di potenziare il ruolo della scienza nell’ambito della politica climatica, ciascuno Stato membro è invitato a istituire un organo consultivo nazionale sul clima, responsabile di fornire consulenza scientifica di esperti sulla politica climatica alle competenti autorità nazionali come disposto dallo Stato membro interessato. Se decide di istituire tale organo consultivo, lo Stato membro ne informa l’AEA.

Articolo 4 Traguardi climatici intermedi dell’Unione

1. Al fine di conseguire l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell’Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
Nell’attuare il traguardo di cui al primo comma, le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri assegnano la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli assorbimenti dai pozzi naturali.
Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell’Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Al fine di potenziare il pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l’obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l’Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030.
2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina la pertinente legislazione unionale per conseguire il traguardo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché l’obiettivo della neutralità climatica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e considera l’adozione delle misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.
Nel quadro del riesame di cui al primo comma e di quelli futuri, la Commissione valuta in particolare la disponibilità, a norma del diritto dell’Unione, di strumenti e incentivi adeguati per mobilitare gli investimenti necessari e, se del caso, propone misure.
Dall’adozione delle proposte legislative da parte della Commissione, essa monitora le procedure legislative per le diverse proposte e può comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio se l’esito previsto di tali procedure legislative, considerate congiuntamente, conseguirebbe o meno il traguardo fissato al paragrafo 1. Qualora l’esito previsto non producesse un risultato in linea con il traguardo di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare le misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.
3. Ai fini di realizzare l’obiettivo della neutralità climatica indicato all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento è fissato un traguardo in materia di clima a livello dell’Unione per il 2040. A tal fine, al più tardi entro sei mesi dal primo bilancio globale di cui all’articolo 14 dell’accordo di Parigi, la Commissione elabora una proposta legislativa, se del caso, basata su una valutazione d’impatto dettagliata, volta a modificare il presente regolamento per includervi il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040, prendendo in considerazione le conclusioni delle valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento e i risultati del bilancio globale.
4. Nel formulare la sua proposta legislativa per il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 di cui al paragrafo 3, la Commissione pubblica contemporaneamente, in una relazione separata, il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050, definito come il volume totale indicativo delle emissioni nette di gas a effetto serra (espresso in CO2 equivalente e comprensivo di informazioni separate sulle emissioni e sugli assorbimenti) che si prevede saranno emesse nel periodo in questione senza compromettere gli impegni assunti dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi. Il bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione è basato sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, tiene conto della consulenza del comitato consultivo così come della pertinente legislazione dell’Unione, qualora adottata, che attua il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2030. La Commissione pubblica inoltre la metodologia soggiacente al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione.
5. Nel proporre il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 a norma del paragrafo 3 la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:
a) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell’IPCC e del comitato consultivo;
b) l’impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell’inazione;
c) la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti;
d) l’efficienza in termini di costi e l’efficienza economica;
e) la competitività dell’economia dell’Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
f) le migliori tecniche efficienti in termini di costi, sicure e modulari disponibili;
g) l’efficienza energetica e il principio dell’efficienza energetica al primo posto, l’accessibilità economica dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
h) l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;
i) la necessità di assicurare l’efficacia ambientale e la progressione nel tempo;
j) la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità;
k) il fabbisogno e le opportunità di investimento;
l) gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi e l’obiettivo ultimo della convenzione quadro dell’UNFCCC;
m) le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2030-2050 di cui al paragrafo 4.
6. Entro sei mesi dal secondo bilancio globale, di cui all’articolo 14 dell’accordo di Parigi, la Commissione può proporre di rivedere il traguardo dell’Unione in materia di clima per il 2040 in conformità dell’articolo 11 del presente regolamento.
7. Le disposizioni del presente articolo sono oggetto di riesame alla luce degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per realizzare gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi, anche in relazione all’esito delle discussioni internazionali sulle scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale.

Articolo 5 Adattamento ai cambiamenti climatici

1. Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell’articolo 7 dell’accordo di Parigi.
2. La Commissione adotta una strategia dell’Unione sull’adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l’accordo di Parigi e la riesamina periodicamente nel contesto del riesame di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.
3. Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri garantiscono inoltre che le politiche in materia di adattamento nell’Unione e negli Stati membri siano coerenti, si sostengano reciprocamente, comportino benefici collaterali per le politiche settoriali e si adoperino per integrare meglio l’adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di intervento, comprese le pertinenti politiche e azioni in ambito socioeconomico e ambientale, se del caso, nonché nell’azione esterna dell’Unione. Essi si concentrano, nello specifico, sulle popolazioni e sui settori più vulnerabili e più colpiti e individuano le carenze a tale riguardo mediante consultazione della società civile.
4. Gli Stati membri adottano e attuano strategie e piani nazionali di adattamento, tenendo conto della strategia dell’Unione sull’adattamento ai cambiamenti climatici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilità, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. Nelle loro strategie nazionali di adattamento, gli Stati membri tengono conto della particolare vulnerabilità dei pertinenti settori, tra cui l’agricoltura, e dei sistemi idrici e alimentari nonché della sicurezza alimentare, e promuovono soluzioni basate sulla natura e l’adattamento basato sugli ecosistemi. Gli Stati membri aggiornano periodicamente le strategie e includono informazioni pertinenti aggiornate nelle relazioni che sono tenuti a presentare a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999.
5. Entro il 30 luglio 2022, la Commissione adotta orientamenti che stabiliscono i principi e le pratiche comuni per l’identificazione, la classificazione e la gestione prudenziale dei rischi climatici fisici materiali nella pianificazione, nello sviluppo, nell’esecuzione e nel monitoraggio di progetti e programmi per progetti.

[...]

Articolo 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

... Segue in allegato

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