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Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21

Decreto Legge 21 marzo 2022 n  21

Decreto-Legge 21 marzo 2022 n. 21 / In allegato Testo Consolidato 07.2024

Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

(GU n.67 del 21.03.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 22.03.2022

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In allegato:

- Testo consolidato 07.2024
- Testo consolidato 06.2024
- Testo consolidato 07.2023
- Testo coordinato con Legge di conversione 20 maggio 2022 n. 51 (GU n.117 del 20.05.2022)
- Testo in GU 21.03.2021 h. 6.00
- Bozza PDF 18.03.2022 h. 20.00
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Aggiornamenti all'atto

23/03/2022
Avviso di rettifica (in G.U. 23/03/2022, n.69)

30/04/2022
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30/04/2022, n.100) convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150)

17/05/2022
DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 (in G.U. 17/05/2022, n.114) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164)

20/05/2022
LEGGE 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n.117)

29/06/2022
LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n.150)

15/07/2022
LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n.164)

09/08/2022
DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 (in G.U. 09/08/2022, n.185) convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n. 221)

21/09/2022
LEGGE 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n.221)

23/09/2022
DECRETO-LEGGE 23 settembre 2022, n. 144 (in G.U. 23/09/2022, n.223) convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269)

17/11/2022
LEGGE 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n.269)

18/11/2022
DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176 (in G.U. 18/11/2022, n.270)

29/12/2022
LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (in SO n.43, relativo alla G.U. 29/12/2022, n.303)

29/12/2022
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29/12/2022, n.303) convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49)

14/01/2023
DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2023, n. 5 (in G.U. 14/01/2023, n.11) convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 23 (in G.U. 15/03/2023, n.63)

16/02/2023
DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11 (in G.U. 16/02/2023, n.40) convertito con modificazioni dalla L. 11 aprile 2023, n. 38 (in G.U. 11/04/2023, n.85)

24/02/2023
DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13 (in G.U. 24/02/2023, n.47) convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n. 94)

27/02/2023
LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n.49)

02/03/2023
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2023, n. 16 (in G.U. 02/03/2023, n.52) convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 46 (in G.U. 28/04/2023, n.99)

15/03/2023
LEGGE 10 marzo 2023, n. 23 (in G.U. 15/03/2023, n.63)

11/04/2023
LEGGE 11 aprile 2023, n. 38 (in G.U. 11/04/2023, n.85)

21/04/2023
LEGGE 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94)

28/04/2023
LEGGE 21 aprile 2023, n. 46 (in G.U. 28/04/2023, n.99)

10/05/2023
DECRETO-LEGGE 10 maggio 2023, n. 51 (in G.U. 10/05/2023, n.108) convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 87 (in G.U. 05/07/2023, n. 155)

05/07/2023
LEGGE 3 luglio 2023, n. 87 (in G.U. 05/07/2023, n.155) - Testo consolidato 07.2023

10/08/2023
LEGGE 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n.186)

09/12/2023
DECRETO-LEGGE 9 dicembre 2023, n. 181 (in G.U. 09/12/2023, n.287) convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11 (in G.U. 07/02/2024, n. 31)

30/12/2023
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215 (in G.U. 30/12/2023, n.303) convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, (in G.U. 28/02/2024, n. 49)

07/02/2024
LEGGE 2 febbraio 2024, n. 11 (in G.U. 07/02/2024, n.31)

28/02/2024
LEGGE 23 febbraio 2024, n. 18 (in G.U. 28/02/2024, n.49)

25/06/2024
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2024, n. 84 (in G.U. 25/06/2024, n.147) - Testo consolidato 06.2024

03/07/2024
La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2024, n. 111 (in G.U. 03/07/2024 n. 27) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 3. - Testo consolidato 07.2024
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Articolato nativo

ART. 1 (Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione)
ART. 2 (Bonus carburante ai dipendenti)
ART. 3 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica)
ART. 4 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale)
ART. 5. (Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

ART. 6 (Bonus sociale elettricità e gas)
ART. 6 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e ARERA)
ART. 7 (Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)
ART. 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)

ART. 9 (Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale)
ART. 10 (Imprese energivore di interesse strategico)
ART. 11 (Disposizioni in materia di integrazione salariale)
ART. 12 (Agevolazione contributiva per personale azienda in crisi)
ART. 13 (Ferrobonus e marebonus)
ART. 14 (Clausola di adeguamento corrispettivo)
ART. 15 (Riduzione pedaggi)
ART. 16 (Esonero versamento dei contributi per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti)
ART. 17 (Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto)
ART. 18 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca)
ART. 19 (Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari)
ART. 20 (Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
ART. 21 (Disposizioni agricole in materia di economia circolare)
ART. 22 (Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)
ART. 23 (Revisione prezzi)
ART. 24 (Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale - Golden power)
ART. 25 (Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012)
ART. 26 (Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica)
ART. 27 (Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali)
ART. 28 (Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud)
ART. 29 (Rafforzamento della disciplina cyber)
ART. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)
ART. 31 (Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)
ART. 32 (Misure urgenti per implementare l’efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
ART. 33 (Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione)
ART. 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)
ART. 35 (Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)
ART. 36 (Misure urgenti per la scuola)
ART. 37 (Contributo straordinario contro il caro bollette)
ART. 38 (Disposizioni finanziarie)

ART. 39 (Entrata in vigore)
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Consiglio dei Ministri n. 68 del 18 marzo 2022

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Il provvedimento affronta quindi i seguenti ambiti:

1. Contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia

Riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. L’effetto della misura consiste nella riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Bonus carburante. Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.

2. Misure in tema di prezzi dell’energia e dei carburanti

Credito d’imposta a beneficio delle imprese.

Sono introdotti i seguenti crediti d’imposta:

- alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito d’imposta di cui sopra relativo ai consumi di energia elettrica è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. 

La cedibilità è altresì estesa al credito d’imposta già riconosciuto alle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale ai sensi del decreto-legge n. 4/2022 e n. 17/2022. 

Sono invece incrementati i seguenti crediti d’imposta, già riconosciuti dal decreto-legge n. 17/2020:

- quello a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%);
- quello a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%).

Bonus sociale elettricità e gas. Per il periodo 1° aprile-31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è pari a 12.000 euro.

Potenziamento delle attività di sorveglianza sui prezzi. Sono potenziati l’attività e gli strumenti a disposizione di “Mister prezzi”, il Garante per la sorveglianza dei prezzi già istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. In particolare, è istituita una apposita “Unità di missione”, con relativa dotazione di personale, per le attività istruttorie, di analisi, valutazione ed elaborazione dei dati. Inoltre, il Garante – che a legislazione vigente può convocare le imprese e le associazioni di categoria al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato – potrà richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

Trasparenza e monitoraggio nel mercato del gas naturale. I titolari dei contratti di approvvigionamento di gas per il mercato italiano saranno tenuti a trasmettere al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) i contratti già sottoscritti o da sottoscrivere. Le informazioni tramesse saranno trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

3. Sostegni alle imprese

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e garanzia SACE. Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022. Il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a 24. Per sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, SACE S.p.A. rilascia garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro e può concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione, pari al 90% degli indennizzi generati da esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale.

Imprese energivore di interesse strategico. Fino al 31 dicembre 2022, le garanzie emesse da SACE S.p.A. in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, che assistono finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, coprono il 90% dell'importo del finanziamento concesso. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati il territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica. Inoltre, fino a 150 milioni di euro sono destinati a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall’organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato.

Integrazione salariale. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico.

Agevolazione contributiva (esonero totale) per acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi. L’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.

Credito d’imposta per l’acquisto di carburante per agricoltura e pesca. alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell'anno 2022. È prevista la cedibilità sul modello credito d’imposta nel settore energetico.

Rinegoziazione dei mutui agrari e garanzia ISMEA. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, le esposizioni in essere concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, potranno essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione potranno essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. La dotazione del fondo, ai fini dell’erogazione dei contributi alle imprese, è incrementata di 35 milioni di euro per il 2022.

Fertilizzanti. Al fine di ridurre l’uso di fertilizzanti chimici e di limitare i costi di produzione, è ammessa la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato, di cui vengono individuate le caratteristiche.

Credito d’imposta IMU per il comparto turistico. Per il 2022 è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese turistico-recettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, ai complessi termali e ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Anticipazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento prezzi. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto dalle imprese.

Contratti pubblici – Sospensione o proroga della prestazione in caso di aumento dei prezzi. Fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, rilevate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l’appaltatore, possono essere valutati come causa di forza maggiore e dare luogo alla sospensione della prestazione qualora impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture. Qualora gli aumenti impediscano di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all’esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione.

Autotrasporto – Gli interventi sono volti a mitigare gli aggravi economici per il settore derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici e si aggiungono a quelli già adottati con il precedente decreto energia (Dl 17/2022) per complessivi 80 milioni di euro. Essi prevedono:

- l’istituzione del Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti con una dotazione di circa 500 milioni di euro per l’anno 2022;
- il rifinanziamento dei contributi per i cosiddetti ‘marebonus’ e ‘ferrobonus’, per incentivare il trasporto delle merci via mare e attraverso le ferrovie togliendolo dalla strada e per favorire lo sviluppo dell’intermodalità;
- l’inserimento nei contratti di trasporto della clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto dell’aumento dei prezzi del carburante. In particolare, nei contratti stipulati in forma scritta, deve essere prevista la clausola di adeguamento del corrispettivo qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato. Per i contratti di trasporto merci conclusisi in forma non scritta si prevede che il corrispettivo venga determinato in base ai valori indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- ulteriori sostegni al settore con lo stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro per l’anno 2022 al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori che provvede, tra l’altro, a erogare alle imprese le risorse a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, e di ulteriori 5 milioni per la deduzione forfetaria delle spese non documentate ai titolari di imprese di autotrasporto alla guida dei veicoli;
- l’esonero per l’anno 2022, per le imprese di trasporto merci per conto terzi, dal versamento del contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti. La misura comporta per il settore un risparmio complessivo di circa 1,4 milioni di euro e ne beneficeranno circa 3.114 imprese di autotrasporto merci.

Contratti pubblici

Misura finalizzata a ottenere in tempi rapidi un anticipo del 50% delle compensazioni a cui l’impresa titolare di contratti pubblici ha diritto a causa dell’aumento del prezzo dei materiali. Questa anticipazione attinge all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito presso il Mims nei limiti del 50% delle risorse disponibili e viene erogata nelle more dell’istruttoria delle istanze di compensazione. Il Fondo istituito con il decreto n.73/2021 con una dotazione di 200 milioni di euro è stato rifinanziato per ulteriori 150 milioni di euro per il primo semestre dell’anno in corso;
si prevede l’eliminazione delle penalità per le imprese titolari di contratti pubblici che a causa della difficoltà di reperimento dei materiali e degli aumenti dei prezzi sospendono l’esecuzione dei lavori o ne chiedono la proroga. Questa circostanza viene riconosciuta come “causa di forza maggiore” dal Responsabile unico del procedimento (Rup).

4. Presidi a tutela delle imprese nazionali

Poteri speciali – Golden Power. Si interviene per rafforzare la disciplina del controllo degli investimenti stranieri in Italia, finalizzata all’esercizio dei poteri speciali spettanti al Governo (c.d. “golden power”), alla luce dell’accresciuta strategicità di alcuni settori e della necessità di potenziare le strutture amministrative coinvolte.

Tra le misure introdotte, si segnalano le seguenti:

- nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, le operazioni oggetto di notifica comprenderanno anche quelle che hanno per effetto modifiche alla titolarità o alla disponibilità degli attivi, similmente a quanto avviene oggi per gli altri settori;
- è introdotta, per l’impresa acquirente e per l’impresa target, la notifica congiunta dell’operazione, in modo da evitare una notifica da parte dell’impresa acquirente e una notifica successiva da parte dell’impresa target una volta rinnovati gli organi sociali;
sono stabilizzate, quanto al termine di efficacia che verrebbe meno il 31 dicembre 2022, alcune previsioni relative sia all’obbligo di notifica delle acquisizioni di minoranza da parte di operatori extra-UE, sia all’obbligo di notifica delle acquisizioni di controllo da parte di operatori intra-UE;
- è rivista la disciplina dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologica 5G e cloud.
saranno individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica delle operazioni, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali;
- saranno altresì individuate le modalità di presentazione di una pre-notifica delle operazioni al fine di ricevere una preliminare valutazione circa l’effettiva applicabilità della disciplina in materia di golden power e l’autorizzabilità dell’operazione.

Rafforzamento della disciplina sulla cybersicurezza. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, queste procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso, anche mediante procedure negoziate. Le procedure di acquisto riguarderanno determinate categorie di prodotti e servizi sensibili quali applicativi antivirus, antimalware, endpoint detection and response (EDR) e web application firewall (WAF).

5. Accoglienza umanitaria

Accoglienza diffusa, sostentamento e contributo per l’accesso al SSN. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a definire forme di accoglienza diffusa da attuare mediante i Comuni, gli enti del terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, le associazioni e gli enti religiosi (per un massimo di 15 mila persone), nonché a definire forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione (per un massimo di 60 mila persone) e a riconoscere alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano un contributo per l’accesso al Servizio sanitario nazionale per richiedenti e titolari della protezione temporanea (per un massimo di 100 mila persone).

Sono stanziati a tal fine 428 milioni di euro per il 2022.

Deroga temporanea alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini. Sino al 4 marzo 2023 è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale – presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private – una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.

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