Costruzioni

Attestazione classe di rischio sismico

Attestasto classificazione Sism ca

Attestazione classe di rischio sismico

Modello di attestazione classe di rischio sismico in accordo con il decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 come modificato all'Aert. 3 dal Decreto Ministeriale 07 marzo 2017 n. 65.

L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, in possesso di:

- laurea in ingegneria
- laurea in architettura
- iscrizione ai relativi ordini di appartenenza

Relativamente al miglioramento di classe a seguito dell’intervento, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare:

1. la classe di rischio dell’edificio pre-intervento
2. la classe di rischio conseguibile dell’edificio post intervento

Le classi sismiche vanno attestate mediante opportuno modello di asseverazione.

Decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 coordinato
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Art. 3 (Modalità di attestazione) 

1. L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza..

2. Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal citato decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.

3. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti.

4. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

5. L’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013.

6. L’asseverazione di cui al comma 2 è effettuata secondo il modello contenuto nell’allegato B che è parte integrale e sostanziale del presente decreto.

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