Vademecum condominiale
Con questo vademecum si è tentato di dare ai condomini una fonte di informazione e chiarimenti, senza accampare pretese di esaustività o esegesi di diritto o di verità.
Questa premessa diviene più che necessaria se si considera che la legislazione in materia è in parte obsoleta, lacunosa o addirittura contraddittoria.
D’altro canto le tanto citate sentenze della corte di cassazione hanno una valenza limitata nel tempo e le modifiche alla legislazione attuale necessitano di un costante aggiornamento. Anche i compiti e le responsabilità degli amministratori di condominio richiedono una particolare attenzione, soprattutto in relazione alle nuove competenze assegnate loro dallo stato: in special modo, nel settore amministrativo e fiscale.
Le norme che disciplinano la comunione trovano applicazione quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone e se il titolo o la legge non dispone diversamente. La comunione viene disciplinata dagli articoli 1100 al 1116 del Codice civile.
Le quote dei partecipanti si presumono uguali e i vantaggi e i pesi vengono suddivisi fra i partecipanti in proporzione delle rispettive quote. Ciascun partecipante può servirsi delle cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
L'amministrazione ordinaria avviene attraverso le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote; per le innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono previste maggioranze più qualificate. Per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune può essere formato un regolamento.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria che può nominare anche un amministratore.
Centro Tutela Consumatori Utenti - BZ 2018