Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) e gli edifici scolastici
ANCI 28 marzo 2018
Approvazione ed entrata in vigore
In data 20 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 recante: “Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni”, di cui al DPR n. 380/2001 e al DL n. 136/2004 convertito in legge n. 186/2004, su cui è stata sancita l’Intesa nella seduta della Conferenza Unificata del 22 dicembre 2016.
Ai sensi dell’art. 52 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. le nuove norme tecniche, in sigla NTC 2018, entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti in Gazzetta Ufficiale e pertanto il 22 marzo 2018.
Per quanto attiene il periodo transitorio, avremo che per le opere in corso di esecuzione al 21 marzo 2018, così come per i progetti definitivi o esecutivi già affidati alla stessa data, sarà possibile continuare ad applicare la normativa con la quale sono state progettate, a condizione che la consegna dei lavori avvenga entro il 22 marzo 2023 (5 anni dalla data di entrata in vigore). In tutte le altre fattispecie sarà necessario fare riferimento alle nuove norme.
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Confronto con le NTC 2008
Rispetto alle Norme Tecniche del 2008 il testo è stato parzialmente rivisto, integrato ed aggiornato nei contenuti specifici, sia in relazione all’evoluzione tecnico-scientifica del settore delle costruzioni sia a seguito dell’aggiornamento della normativa comunitaria in materia di prodotti da costruzione, nonché nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione delle norme nazionali con i documenti normativi europei, fra cui gli Eurocodici.
La sicurezza strutturale degli edifici, e quindi la pubblica incolumità, è uno dei temi cardine su cui sarà posta altissima attenzione nelle nuove costruzioni, con regole in generale molto stringenti, ma più flessibili negli edifici esistenti. Il grosso nodo rimane, infatti, il “costruito” poiché sono urgenti le richieste di riqualificazione in chiave antisismica dell’edificato; richieste coerenti con il concetto di “consumo di suolo zero” e con il “recupero di aree degradate” per innalzarne il livello di vivibilità.
Rinviato il fascicolo del fabbricato
Nel corso dell’istruttoria del provvedimento in Conferenza Unificata si è discusso circa l’introduzione del vincolo del fascicolo di fabbricato, tra gli strumenti primari di monitoraggio dei territori, prospettando la necessità di sviluppare una proposta nell’ambito della revisione, in via di attuazione, del T.U. sull’edilizia (DPR 380/2001 e ss.mm.ii.) per il quale è stato costituito un tavolo tecnico. L’introduzione del vincolo del Fascicolo di Fabbricato - che dovrà essere discussa all’interno del tavolo sulla riforma del T.U. sull’edilizia - dovrà essere anticipata da una propedeutica analisi dettagliata degli oneri finanziari e gestionali connessi che impatteranno sui Comuni, nonché dall’ipotesi di introduzione di una misura quale l’obbligo dell’attestazione di classificazione sismica per tutti gli edifici pubblici e privati, sul modello sisma-bonus.
Gli edifici scolastici esistenti
Tra le novità delle NTC 2018, l’esatta individuazione degli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di “miglioramento” (riservato agli immobili storici) o di “adeguamento” degli edifici scolastici esistenti, pari rispettivamente ai valori di 0,6 e 0,8.
Come noto, la O.P.C.M 20 marzo 2003, n. 3274, ha introdotto (art. 2, comma 3) “l’obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei proprietari” delle opere di particolare rilevanza (scuole, ospedali, ecc.), esentando da tale vincolo “le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984”, sempreché la classificazione sismica del territorio sia rimasta quella definita all’epoca della costruzione (Art. 2, comma 5).
Da tempo la Protezione Civile (circolare 4 novembre 2010, n. DPC/SISM/0083283) ha fornito chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica specificando che, per legge, la verifica è obbligatoria ma non lo è l’intervento e che “la necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere … sarà tenuta in considerazione nella redazione dei piani triennali ed annuali … nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica …”. È stato anche chiarito che “il termine adeguamento è usato in senso generico e può comprendere anche le fattispecie del miglioramento e della riparazione locale”.
Nelle NTC 2018 (punto 8.4.3) sono definiti gli interventi in presenza dei quali l’adeguamento sismico è obbligatorio (“a) sopraelevare la costruzione; b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta; c) apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%... d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente, …; e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.”). In assenza di tali interventi, l’adeguamento sismico non è obbligatorio.
Gli edifici scolastici delle zone a rischio 1 e 2
Il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 (convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e poi integrato dall'art. 11-ter, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123) all’art. 20-bis ha stanziato le risorse (euro 105.112.190,27) per l’effettuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi che risulteranno necessari a seguito delle verifiche.
Le risorse per gli interventi di adeguamento/miglioramento o sostituzione, saranno, invece, assegnate a decorrere dall'anno 2018, nell'ambito della programmazione nazionale unica degli interventi in edilizia scolastica predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Il comma 4 dello stesso art. 20-bis del citato decreto legge 8/2017 stabilisce che “Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica”.
Gli edifici scolastici delle zone a rischio 3 e 4
Gli enti locali dovranno recuperare nel proprio bilancio le risorse per le verifiche degli edifici ricadenti nelle zone 3 e 4 oppure potranno, in parte, inserire le verifiche all’interno dei progetti che candideranno al finanziamento del “fondo per la progettazione” istituito e finanziato dall’art. 1, cc. 1079 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione al quale è stata definita intesa in Conferenza Unificata in data 8 marzo 2018 sul testo di un decreto che sarà pubblicato nelle prossime settimane.
Anche per gli edifici ricadenti nelle zone 3 e 4, le risorse per gli interventi saranno assegnate nell'ambito della programmazione nazionale unica degli interventi in edilizia scolastica.
Fonte: ANCI
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