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Linee guida Direttore dei lavori

Linee guida Direttore dei lavori

Linee guida Direttore dei lavori / Direttore dell'esecuzione

ID 16456 | 21.04.2022 / Documento allegato

L’attività del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione per l’attuazione di lavori, servizi e forniture
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15.5.2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2018 contenente le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.

Con l’Approvazione delle linee guida, sono dunque oggi regolamentate le modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione. Il decreto entrato in vigore il 30 maggio 2018 abroga contestualmente gli articoli dal 178 al 210 del DPR n. 207 del 5.10.2010.

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico contabile dell’esecuzione dei lavori dei contratti di appalto pubblici le stazioni appaltanti individuano prima dell’avvio delle procedure di affidamento, un direttore dei lavori.

L’art. 2 delle linee guida regolamenta, per il contratto di appalto di lavori, il rapporto tra il direttore dei lavori e la figura del Responsabile del Procedimento, il ruolo del direttore dei lavori anche come Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori nell’ambito della normativa sulla sicurezza.

Nel dettaglio il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio relativamente a: indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, ordine da seguirsi nella loro esecuzione quando ciò non sia regolato dal contratto, periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere, periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle lavorazioni. Al direttore dei lavori spetta, nell’ambito delle disposizioni di servizio ricevute dal RUP, l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in relazione ad aspetti tecnici ed economici di gestione dell'appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine all'esecuzione dell'intervento relativamente al controllo tecnico, contabile, amministrativo. La giurisprudenza ha osservato come il concetto di lavoro pubblico sia tale qualora l’attività dell’appaltatore comporti un’azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica.

Ciò prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali nuovi, aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. Viceversa, qualora tali azioni non si traducano in una creazione o significativa modificazione dello stato fisico del bene, l’attività si configura come prestazione di servizi. Gli appalti pubblici di servizi e di forniture sono controllati dal Direttore dell'Esecuzione (DE). L'incarico di DE è, di norma, ricoperto dal RUP.

Qualora non vi sia tale coincidenza, la stazione appaltante, su proposta del RUP, nomina il DE individuato tra personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni, professionisti esterni individuati con le modalità previste dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.

Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP disposizioni relativamente a istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura, la periodicità, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, della presentazione di un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DE opera in autonomia in ordine al coordinamento, a direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

SOMMARIO
1. ENTI PUBBLICI E LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NELLO STATO PATRIMONIALE
2. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO SULLA DIREZIONE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE
3. IL DECRETO N. 49 DEL 7-3-2018 DEL MIT
4. L’ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
4.1 RAPPORTI CON ALTRE FIGURE
4.2 GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO
5. FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE
5.1 L'ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI
5.2 LA CONSEGNA DEI LAVORI
6. COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE
6.1 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
6.2 VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE
6.3 MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI
6.4 CONTESTAZIONI E RISERVE
6.5 SOSPENSIONE DEI LAVORI
6.6 GESTIONE DEI SINISTRI
6.7 FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI
7. IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
7.1 ATTIVITÀ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE
7.2 I DOCUMENTI CONTABILI
7.3 STRUMENTI ELETTRONICI DI CONTABILITA' E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
8. L’ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L’ATTUAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE
8.1 RAPPORTI TRA DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RUP
8.2 GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO
9. FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE
9.1 L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO
9.2 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
9.3 VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE
9.4 CONTESTAZIONI E RISERVE
9.5 MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI
9.6 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
9.7 GESTIONE DEI SINISTRI
9.8 FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
9.9 IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Ordine degli Ingegneri di Torino /  Ing. Guido Caposio 

Vedi Codice Appalti

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