Ecobonus e Sismabonus
Guida pratica alla cessione dei bonus: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
A Nel corso dell’ultimo biennio sono state introdotte importanti novità sui “bonus fiscali” che, complessivamente, ne hanno rafforzato l’efficacia come strumento di incentivazione del recupero in chiave antisismica ed energetica degli edifici esistenti, soprattutto in caso di lavori riguardanti interi fabbricati e, quindi, non limitati a singole unità immobiliari. Infatti, già la legge di Bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232), oltre alla proroga degli incentivi, ne ha previsto anche una rimodulazione per incentivare maggiormente gli interventi estesi ad interi condomini. Nello specifico, con effetto dal 2017, è stata prevista:
- la proroga sino al 31 dicembre 2021 della detrazione potenziata per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, accompagnata da una rimodulazione dell’incentivo con maggiori premialità per gli interventi più incisivi (cd. “Ecobonus”, da dividere in 10 quote annuali di pari importo),
- la proroga sino al 31 dicembre 2021 della detrazione riconosciuta per interventi di prevenzione sismica, anch’essa accompagnata da premialità crescenti in caso di riduzione di classificazione di rischio sismico dell’edificio e per interventi su edifici condominiali (cd. “Sismabonus”, da suddividere in 5 quote annuali di pari importo),
- la possibilità, per entrambi i suddetti bonus ed in caso di interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, di cedere la detrazione alle imprese esecutrici o a “soggetti privati”, con esplicita esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
Sulle agevolazioni sono, poi, intervenuti, dapprima il DL 50/2017 (convertito con modificazioni in legge 96/2017), che ha introdotto una nuova fattispecie agevolata, che dà anch’essa diritto alla cessione del credito d’imposta. Si tratta, in particolare, del cd. “Sismabonus acquisti”, ossia della:
- detrazione spettante all’acquirente di abitazioni situate in zona a rischio sismico 1, e facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica, cedute, entro 18 mesi dal termine dei lavori, dalle stesse imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno eseguito l’intervento del prezzo di acquisto delle abitazioni (detrazione pari al 75% o 85% del prezzo d’acquisto, da assumere entro un massimo di 96.000 euro e da suddividere in 5 quote annuali di pari importo),
Da ultimo, poi, è intervenuta la legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017), che ha previsto:
- la proroga a tutto il 2018 dell’Ecobonus per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, con la contestuale estensione della possibilità di cessione della detrazione, sotto forma di credito d’imposta. Dal 1° gennaio 2018, pertanto, l’Ecobonus può essere ceduto, non solo in caso di interventi su parti comuni condominiali, ma anche se i lavori sono eseguiti sulle singole unità,
- la cumulabilità tra il Sismabonus e l’Ecobonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. In questo caso, la detrazione è pari all’80% o all’85% (a seconda se, a seguito dei lavori, ci sia il miglioramento di 1 o 2 classi sismiche) della spese sostenute, da assumere entro un massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Anche per questa fattispecie, inoltre, è prevista la possibilità di cedere la detrazione, sotto forma di credito d’imposta.
Sulle modalità operative della cessione dei bonus sono stati, poi, emanati i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 165110 del 28 agosto 2017 (in merito alla cessione dell’Ecobonus) e n. 108572 dell’8 giugno 2017 (sulla cessione del “Sismabonus condomini”), che ne hanno dettato la procedura in modo pressoché uniforme per entrambi i bonus.
Infine, sempre l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni e chiarimenti, in parte con la Circolare n.7/E del 27 aprile 2018 e poi, in via specifica sulla cessione dei bonus con le successive Circolari n.11/E del 18 maggio 2018 e n.17/E del 23 luglio 2018, nonché con la Risoluzione n.58/E/2018 che ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte del cessionario.
Alla fine della presente Guida è presente un’Appendice che raccoglie le norme di riferimento per la cessione dei bonus (previste dal DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013, nel quale sono confluite tutte le modifiche normative sopra richiamate), i citati provvedimenti attuativi e le pronunce di prassi sinora emanate dall’Agenzia delle Entrate
Agosto 2018