Circolare n. 30 del 16 luglio 2013
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI
A
Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro
D.G. per l’Attività Ispettiva
INAIL
Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.
Assessorati alla Sanità delle Regioni
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Bolzano - Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro
ASL (per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni)
UNI
Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
LORO SEDI
Oggetto: Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 - Chiarimenti
A seguito di numerosi quesiti giunti a questo Ministero circa il corretto uso dei segnali di sicurezza, di cui all’Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e la loro rispondenza con quelli previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012, di intesa con la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
È innanzitutto necessario precisare che l’Allegato XXV, richiamato dal Titolo V del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di recepimento della Direttiva 92/58/CEE, prevede, al punto 1, punto 1.3, che “I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati”.
Rispetto al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la norma UNI EN ISO 7010:2012, “Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati” presenta alcune differenti rappresentazioni grafiche. In tal senso, si richiama l’attenzione sul loro significato equivalente, oltreché sulla loro valenza in rapporto proprio con i pittogrammi presenti nel citato AllegatoXXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nella Direttiva 92/58/CEE.
Dal confronto emerge chiaramente che la differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non equivocano il significato, rendendo equivalenti, al fine del loro utilizzo in ambito nazionale, i simboli.
In conseguenza di quanto sopra, si ritiene che l’uso della segnaletica di sicurezza, prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, non sia in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Nel caso di segnali previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e, viceversa, non previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alla luce delle valutazioni di cui sopra e in considerazione del comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Obblighi del datore di lavoro) - che recita testualmente: “Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica” - si ritiene di poter affermare che è idonea l’adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, così come l’adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalle altre vigenti norme UNI.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo ONELLI)