Pericolosità per l’ambiente: l’attribuzione ai rifiuti
La recente conversione in legge 24 marzo 2012, n. 28, del D.L. 2/2012[1], ha modificato il punto 5 dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006; in particolare, per la valutazione della caratteristica di pericolo “H14 ecotossico”[2] è stata introdotta la seguente formulazione: «5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietàdi cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato.
Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica.
Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica
H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo
le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 M6 e M7».
Diviene, quindi, di fondamentale importanza conoscere e comprendere cosa preveda l’accordo ADR.
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Tiziano Bonato, chimico,
Davide De Dominicis, Francesco Loro e Loris Tomiato ARPAV