Legge 30 dicembre 2023 n. 214 / Legge annuale mercato e concorrenza 2022
ID 21069 | 30.12.2023
Legge 30 dicembre 2023 n. 214
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
(GU n.303 del 30-12-2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2023
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Capo I MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI
Art. 1. Misure per l’adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale
Art. 2. Promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato
Art. 3. Servizi di cold ironing
Art. 4. Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (N)
Art. 5. Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell’autotrasporto
Art. 6. Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE
Art. 7. Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE
Art. 8. Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto
Art. 9. Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale
Art. 10. Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici
Capo II MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
Art. 11. Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche
Art. 12. Semplificazioni in materia di attività commerciali
Capo III MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI
Art. 13. Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza
Art. 14. Contratti di servizi a tacito rinnovo
Art. 15. Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
Capo IV MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA
Art. 16. Preparazione dei farmaci galenici
Capo V DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 17. Termine per il controllo delle concentrazioni
Art. 18. Misure per l’attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022
Capo VI ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 19. Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico
Art. 20. Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d’autore
Art. 21. Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
Art. 22. Entrata in vigore
Nota Art. 4
1. All’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 -bis . Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.