Valutazioni ANAC Decreto sblocca cantieri
ANAC, 16 Maggio 2019
Prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici
Oggetto: decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». Prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubblici.
Il Decreto-Legge 18 aprile 2019 n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 apporta, con gli articoli 1 e 2, numerose modifiche al d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), le quali pongono alcune criticità.
Si evidenzia preliminarmente che tutte le modifiche intervenute sul Codice, dalla sua emanazione ad oggi, incluse quelle recate dal d.l. 32/2019, rendono il quadro normativo di settore poco chiaro, estremamente fluido e in continuo divenire, quale circostanza che determina evidenti difficoltà applicative delle norme di riferimento da parte degli operatori del settore.
L’incertezza giuridica del quadro normativo di settore influisce inevitabilmente sul corretto svolgimento del mercato degli appalti pubblici. Si osserva, infatti, che laddove il dato normativo si presenta frammentato e non chiaro, si incorre nel rischio di un’applicazione errata o distorta delle disposizioni di riferimento, di un allungamento dei tempi occorrenti per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, oltre che della fase di esecuzione dei relativi contratti, di un conseguente aumento del contenzioso. Sotto altro profilo, un quadro giuridico confuso non favorisce la concorrenza, scoraggiando gli investimenti anche di imprese estere e, questione da evidenziare, può favorire la commissione di eventi corruttivi.
È quindi evidente il rischio che al continuo mutamento delle norme di settore, consegua un non corretto esercizio dell’azione amministrativa nel settore contrattuale pubblico.
A ciò si aggiunga che è stato presentato al Parlamento, nel mese di febbraio 2019, il disegno di legge recante la delega per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici.
Tale circostanza, unita alle criticità sopra rappresentate, impone di prestare particolare attenzione al coordinamento generale della disciplina in materia e di limitare eventualmente gli interventi di modifica urgenti alle disposizioni che presentino effettivamente un contenuto più critico, o perché necessitano di chiarimenti da parte del legislatore o per l’impatto che a breve periodo possono avere sul mercato degli appalti pubblici.
Tra le modifiche al d.lgs. 50/2016 recate dal d.l. 32/2019 una delle più significative riguarda il ritorno ad un Regolamento unico attuativo del Codice, che comprenda e superi gli atti applicativi del d.lgs. 50/2016, già adottati dalla sua entrata in vigore ad oggi.
Come noto, infatti, il Codice ha rinviato, per la definizione della disciplina di dettaglio su temi specifici, alla successiva adozione di provvedimenti attuativi, ossia linee guida e decreti ministeriali, destinati a sostituire il precedente regolamento (d.P.R. n. 207/2010). Provvedimenti, questi, caratterizzati da flessibilità e capacità di adattamento, in relazione alle esigenze derivanti da eventuali modifiche delle fonti primarie o rinvenute nella prassi applicativa delle norme stesse. Taluni dei suindicati provvedimenti attuativi del Codice, come sopra evidenziato, non sono stati ancora adottati (sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, sistema di rating di impresa).
E nelle more di tale completa attuazione del d.lgs. 50/2016, senza attendere quindi il completamento e la definizione del quadro normativo di settore, il decreto legge è intervenuto su ingole disposizioni del Codice contemplanti il rinvio ai decreti ministeriali ed alle Linee guida dell’Anac, prevedendo quindi la loro sostituzione con un Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Tale Regolamento, tuttavia, non andrà a sostituire tutte le linee guida e i decreti indicati nel Codice, posto che alcune diposizioni contemplanti tali provvedimenti attuativi non sono state modificate, facendo quindi salva l’adozione dei predetti atti (ad es. art. 78 in tema di Albo dei commissari di gara; l’art. 80, comma 13, in tema di illecito professionale grave; art. 181 in tema di partenariato), con ciò ingenerando ulteriore incertezza applicativa della disciplina in esame. Secondo le previsioni del decreto legge n. 32/2019, il nuovo Regolamento dovrà essere adottato entro 180 giorni.
Si prevede quindi un regime transitorio a tenore del quale i provvedimenti già adottati, comprese le Linee guida, resteranno in vigore fino all’adozione del predetto Regolamento.
[...] segue in allegato
Fonte: ANAC
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