Vademecum Pneumatici fuori uso (PFU)
La gestione degli pneumatici fuori uso e usati: quadro normativo rifiuto-recupero-energia, documenti, sentenze, altro allegato.
ID 8172 | Rev. 1.0 2020
- Decreto 31 marzo 2020 n. 78, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 182 del 21-07-2020)
- Decreto 19 novembre 2019 n. 182 Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n.93 del 08-04-2020)
Gli pneumatici fuori uso (PFU) rientrano nelle “particolari categorie di rifiuti” di cui al Titolo III della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006) (Art. 228) e che la loro gestione sia pertanto sottoposta a disposizioni specifiche e particolari rispetto a quelle generali di cui al Titolo I.
Tale valutazione nasce dal fatto che gli pneumatici possono essere una risorsa suscettibile di reimpiego in processi finalizzati alla produzione sia di energia sia di nuove materie prime, con importanti ed evidenti benefici ambientali, economici e sociali.
Pneumatici fuori uso
Sono indicati come rifiuti di cui CER 16 01 03 "pneumatici fuori uso". (Vedi Elenco CER 2018)
Nella riformulazione dei codici rifiuto, (vedi l’allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006), lo "pneumatico usato" viene sostituito dalla nuova denominazione "pneumatico fuori uso", restando invariato il CER in 16 01 03. Viene così a crearsi una nuova e diversa classificazione degli pneumatici suddivisa in:
- pneumatici fuori uso - considerati rifiuto a tutti gli effetti, destinati ad attività di recupero (Punto 10.2 del DM 05/02/1998) o di smaltimento;
- pneumatici usati - ossia, i c.d. "ricostruibili" se destinati ad un’attività di ricopertura.
Sono altresì non considerati rifiuto, ma beni usati, gli pneumatici usati che sono in condizioni buone e che vengono di nuovo impiegati per lo scopo originario, cioè il riutilizzo diretto nelle forme previste dalla normativa tecnica di settore e da quella relativa alla circolazione stradale.
Lo pneumatico usato è quindi uno pneumatico che, anche se usurato, è ancora idoneo al suo utilizzo e pertanto, salvo il caso di abbandono, non è rifiuto.
Va tuttavia osservato che gli pneumatici schiacciati o pressati sono da considerarsi come danneggiati e quindi alla stregua di rifiuti, indipendentemente dalla profondità del loro profilo. Infine anche gli pneumatici triturati sono considerati rifiuti.
Norme di riferimento
- D.Lgs. n. 22 del 1997
Il D.Lgs. n. 22 del 1997 (Ronchi) prevedeva la voce “16.01.03 pneumatici usati”,
- Decisione 2000/53/CE
La Decisione 2000/53/CE ha apportato delle modifiche e ha inserito la nuova dicitura “pneumatici fuori uso”.
- Legge n. 179 del 2002
Con la Legge n. 179 del 2002 si è sostituito nell’ Allegato A del “Decreto Ronchi” la voce “16 01 03 pneumatici usati” con la nuova voce “16 01 03 pneumatici fuori uso”.
- D.M. 9 gennaio 2003
Inoltre, in esecuzione della L. n. 179 del 2002 e “in particolare, dei commi 1, lettera l), e 2) dell’art. 23, che modificano la descrizione del codice 16 01 03 dell’allegato A al D. Lgs. n. 22/1997”, fu emanato il D.M. 9 gennaio 2003, che modificava il testo del D.M. 5 febbraio 1998 riguardo i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, depennando la voce “10.3 pneumatici ricostruibili” e lasciando inalterata la voce “10.2 pneumatici non ricostruibili, camere d’aria non riparabili e altri scarti di gomma” e le relative indicazione in merito alle operazioni di recupero da svolgersi e alle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.
- D.lgs. 152/2006 (TUA)
Il D.lgs. 152/2006 all’articolo 228 stabilisce determinati obblighi per la gestione dei pneumatici fuori uso. Facendo riferimento al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, nonché ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179 D.lgs. 152/06) e di prevenzione nella produzione degli stessi (art.180), al fine di ottimizzare il recupero degli pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione, si istituisce l’obbligo per i produttori e gli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.
- Decreto 19 novembre 2019 n. 182
Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita' attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n.93 del 08-04-2020)
- Decreto 31 marzo 2020 n. 78 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 182 del 21-07-2020)
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Art. 2. Definizioni
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i) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, genera PFU;
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Il decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell’obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro elastico di gomma, rinforzato da tele, reti metalliche o altri materiali, destinato a contenere fluidi in pressione ovvero camere d’aria;
b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;
c) immesso sul mercato: il quantitativo di pneumatici introdotti sul territorio nazionale a mezzo di produzione o importazione, ai fini della vendita con qualunque modalità, compresa la comunicazione a distanza con modalità anche telematiche;
d) mercato: il mercato, riferito al territorio nazionale, comprensivo del mercato del ricambio e del mercato di primo equipaggiamento;
e) mercato del ricambio: mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti diversi da quelli di cui alla lettera f) , destinati all’installazione sui veicoli;
f) mercato di primo equipaggiamento: mercato in cui vengono ceduti ai costruttori di veicoli gli pneumatici destinati all’installazione su veicoli nuovi o montati su veicoli importati;
g) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita;
h) produttore o importatore neo operante: il produttore o importatore degli pneumatici che inizia l’attività nell’anno solare in cui il contributo ambientale viene determinato e applicato per la prima volta;
i) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, genera PFU;
l) veicoli: mezzi, sia con motore che senza, che necessitano degli pneumatici per muoversi o controllare il movimento, anche operanti sul suolo privato;
m) rappresentante autorizzato: la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale il produttore o l’importatore di pneumatici, anche neo operante, non avente sede legale in Italia conferisce mandato con rappresentanza per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Per far fronte agli oneri di tale obbligo il D.lgs. 152/06 prevede che in tutte le fasi della commercializzazione degli pneumatici sia indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali.
Secondo la disciplina prevista dal Decreto 19 novembre 2019 n. 182, per PFU si intendono “gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo”.
La citata norma definisce anche la figura del “generatore di PFU” come “la persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, genera PFU.
In concreto tale figura è riconducibile al soggetto che effettua a titolo professionale la sostituzione degli pneumatici (gommista).
Come gestire i PFU
Per limitare la produzione di pneumatici fuori uso e assicurare una gestione ecocompatibile dei flussi di pneumatici fuori uso generati è necessario:
- ottimizzare, attraverso una corretta manutenzione, la durata media d’impiego con la conseguente riduzione della produzione di rifiuti;
- avviare alla ricostruzione gli pneumatici ricostruibili;
- massimizzare il recupero di materia o energetico degli pneumatici fuori uso generati.
L’Unione Europea già dal 1993 aveva inserito gli pneumatici fuori uso tra i flussi di rifiuti prioritari e da ultimo, la Direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, include gli pneumatici tra i rifiuti per i quali devono essere stabiliti dei criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.
L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.
Per quanto concerne lo smaltimento il D.lgs. 36/03, all’art. 6 c. 1 lettera o), specifica che non possono essere ammessi in discarica gli pneumatici interi (esclusi quelli usati specificatamente come materiale di ingegneria per garantire la funzionalità della discarica) e gli pneumatici fuori uso triturati. Possono invece essere smaltiti in discarica gli pneumatici per biciclette e quelli con diametro superiore a 1,4 m.
Art. 6 Rifiuti non ammessi in discarica
1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti;
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997;
c) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale maggiore o uguale a 1%;
d) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;
e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219;
f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;
g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati;
i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantita' superiore a 50 ppm;
l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantita' superiore a 10 ppb;
m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita' superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto;
n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;
o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm;
p) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221.
2. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7.
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 36 del 2003 quindi, non sono ammessi in discarica quindi “pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm”.
Dunque dal 16 luglio 2003 non sono ammessi in discarica i pneumatici interi fuori uso, esclusi quelli usati specificatamente come materiale di ingegneria per garantire la funzionalità della discarica, mentre dal 16 luglio 2016 non sono ammessi in discarica anche gli pneumatici fuori uso triturati. Possono invece essere smaltiti in discarica gli pneumatici per biciclette e quelli con diametro superiore a 1,4 m.
Particolarità
In base all’articolo 228 del D.lgs. 152/06 che prevede l’obbligo per i produttori e gli importatori di pneumatici di provvedere alla gestione di un quantitativo di PFU pari in peso a quanto immesso nel mercato del ricambio l'anno solare, è stato costituito il consorzio Ecopneus.
Si tratta di una società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e la destinazione finale dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), creata dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia.
Inoltre l’art. 228 prescrive ai produttori e agli importatori degli pneumatici di svolgere attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’art. 177 comma 1, quindi con lo scopo di prevenire e ridurre gli impatti negativi della produzione e della gestione de rifiuti.
Il Decreto 19 novembre 2019 n. 182 abroga i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 e 20 gennaio 2012.
Il Capo II del Decreto 19 novembre 2019 n. 182si occupa in particolare, del mercato del ricambio, richiedendo ai produttori e agli importatori degli pneumatici di adempiere all'obbligo di effettuare la gestione degli PFU in forma individuale (articolo 3) o in forma associata (articolo 4), utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale per la gestione degli PFU originati dal mercato del ricambio (regolato all'art. 6 che impone il suo obbligo di comunicazione al Ministero, entro il 31 ottobre di ogni anno attraverso uno specifico Modulo). Tale adempimento è in capo al rappresentante autorizzato, nel caso di produttore o importatore di pneumatici non avente sede legale in Italia, che risponde in solido con il primo dell'adempimento del predetto obbligo.
All'art. 4 si definisce la possibilità di adempiere in forma associata all'obbligo costituendo uno o più consorzi o società consortili che però devono essere conformi ai principi di cui all'articolo 237 del Testo unico Ambientale (necessaria comunicazione al Ministero dell'ambiente, mediante modulo di cui all'Allegato II del DM 18/2/2019) e devono adempierlo sull'intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all'Allegato V.
All'articolo 5 si ricorda che:
- i produttori e importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere all'obbligo di gestione, in forma individuale, devono comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell'ambiente, mediante il modulo di cui all'Allegato II, da inserire nel registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici (regolamentato all'articolo 7).
- i produttori o importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici almeno pari a 200 tonnellate annue sono tenuti ad adempiere all'obbligo di gestione degli PFU sull'intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all'Allegato V.
- i produttori o importatori che immettano nel mercato del ricambio quantitativi di pneumatici inferiori a quelli sopra previsti, sono tenuti a dimostrare con idonea documentazione, che il sistema individuale di gestione é organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, che il sistema è effettivamente e autonomamente funzionante ed é in grado di conseguire gli obiettivi fissati dal decreto. Dovranno quindi allegare comunicazione di un progetto descrittivo idoneo a dimostrare ciò ed il programma deve contenere gli elementi di cui all'Allegato VI. Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, dovranno dichiarare, mediante il modulo di cui all'Allegato VII da inserire nel Registro, le quantità degli PFU raccolte dai punti di generazione nell'anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato V, nonché' la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di raccolta.
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Art. 228 (pneumatici fuori uso)
1. Fermo restando il disposto di cui al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, nonche' il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attivita' di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e' fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicita' almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attivita' di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell'articolo 177, comma 1.
Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalita' attuative dell'obbligo di cui al comma 1.
In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici e' indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1. Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, e' assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto.
Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilita'.
3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravita' dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato
Pneumatico fuori uso e pneumatico usato - Note
Un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione opera una distinzione tra lo pneumatico fuori uso e lo pneumatico usato.
Come predemente riportsto, originariamente il Catalogo Europeo dei Rifiuti, introdotto dalla Decisione 1994/3/CE e recepito in ambito nazionale con l’ Allegato A del “Decreto Ronchi”, il D.Lgs. n. 22 del 1997, prevedeva la voce “16.01.03 pneumatici usati”.
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Criteri “End of Waste” per gli pneumatici fuori uso: Decreto 31 marzo 2020 n. 78
Pubblicato nella Gazzetta Serie Generale n.182 del 21-07-2020 il Decreto 31 marzo 2020 n. 78, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2020.
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 - ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
a) «pneumatici»: componenti delle ruote costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere fluidi;
b) «PFU»: lo pneumatico fuori uso qualificato come rifiuto;
c) «gomma vulcanizzata»: la gomma derivante dalla frantumazione dei PFU e gli sfridi di gomma vulcanizzata, qualificati come rifiuto, provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall’attività di ricostruzione degli pneumatici;
d) «gomma vulcanizzata granulare (GVG)»: la gomma vulcanizzata che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all’articolo 184 -ter , comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
e) «lotto»: un quantitativo, non superiore a 1.000 tonnellate di gomma vulcanizzata granulare (GVG);
f) «produttore»: il gestore di un impianto autorizzato per la produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) (di seguito impianto di produzione);
g) «dichiarazione di conformità»: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG), di cui all’articolo 4;
h) «autorità competente»: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del titolo III -bis della parte II o del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto.
Art. 3. Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Scopi specifici di utilizzabilità
1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184 - ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG) se è conforme ai requisiti tecnici di cui all’allegato 1.
2. La gomma vulcanizzata granulare (GVG) è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’allegato 2.
Attualmente le operazioni di recupero di gomma da PFU al fine di reimpiego nell’industria della gomma o nella produzione di bitumi e parabordi sono incluse nell’elenco di cui al DM 05 febbraio 1998 relativo ai rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure di recupero in forma semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Il documento del GSE recante le procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016 chiarisce che nel caso di impianti in cui gli pneumatici fuori uso siano trattati congiuntamente a rifiuti urbani e ai rifiuti speciali ricompresi nella Tabella 6.A, la quantità di tali rifiuti concorre alla determinazione del limite del 30% in massa, da rispettarsi ai fini dell’incentivo del 51% dell’energia prodotta.
Nel diverso caso di uso esclusivo degli pneumatici fuori uso in un c.d. impianto dedicato di produzione di energia elettrica viene riconosciuto un forfait d’incentivo più basso, il 35%, ma non si applica la limitazione quantitativa del 30% vigente per tutti gli altri rifiuti speciali elencati nella tabella 6.A.
Si tratta sicuramente di una disposizione di favore ai fini di un impiego massiccio degli PFU nella produzione di energia elettrica.
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4.4.6 Determinazione del livello di incentivazione per gli impianti ibridi.
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Con riferimento ai rifiuti soggetti a forfait (“Tipo c”), è possibile distinguere le seguenti sub-tipologie di rifiuto:
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III) Altri rifiuti speciali soggetti a forfait:
Nel caso di impianti in cui i rifiuti sanitari e veterinari e/o gli pneumatici fuori uso sopracitati siano trattati congiuntamente a rifiuti ricadenti nella sub-tipologia “I” e nella sub-tipologia “II”, la quantità di tali rifiuti concorre alla determinazione del limite del 30% in massa previsto per i rifiuti speciali ricadenti nella sub-tipologia “II”.
In tal caso agli pneumatici fuori uso viene attribuito il medesimo forfait del 51% previsto per i rifiuti speciali ricadenti nella sub-tipologia “II”.
Con riferimento a tali sub-tipologie si precisa che l’applicazione del forfait non è consentita nel caso di impianti che utilizzino rifiuti speciali rientranti nella sub-tipologia “II” senza contestuale utilizzo di rifiuti urbani rientranti nella sub-tipologia “I”, ad eccezione dei soli pneumatici fuori uso (codice CER 160103), per i quali, in caso di utilizzo esclusivo, si assume un forfait pari al 35%.
Con la Legge n. 221/2015 (c.d. “collegato ambientale”) relativamente alle operazioni di recupero di materia, sono stati introdotti nel nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 quattro nuovi articoli (Artt. 206-ter, 206-quater, 206-quinques, 206-sexies) per incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo”:
Art. 206-ter (Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi).
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Art. 206-quater (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi).
…
Art. 206-quinquies (Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi).
…
Art. 206-sexies (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche).
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Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 21.07.2020 |
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