Speditori: obbligo di nomina consulente ADR (Esenzione con Nota MIT prot 40141 del 21.12.2022)
ID 17874 | Rev. 1.0 del 22 Dicembre 2022 / Documento completo in allegato
Pubblicata la Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.
- spedizioni in esenzione ai sensi dell’1.1.3.6 e del 3.4 ADR (esenzioni previste dall’art.3 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 40/2000), e - spedizioni occasionali di cui all’art.2 del D.M. 04/07/2000 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno)
Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022- Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.
La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.
A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR).
A partire da tale data, pertanto, l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.
Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
- nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).
Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.
Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.
...
Con l'ADR 2019 l'obbligo di nomina del Consulente ADR è esteso ad ogni impresa le cui attività comprendono anche "la spedizione" di merci pericolose su strada, la designazione deve essere effettuata entro il 31 Dicembre 2022 (termine del periodo di deroga di cui 1.6.1.44 introdotto da ADR 2019).
L'obbligo di nomina è stato introdotto da ADR 2019 con deroga di cui 1.6.1.44 fino al 31.12.2022.
L'ADR 2023 ha previsto la soppressione della deroga e determinato l’obbligo di nomina del Consulente per la sicurezza per tutti gli speditori a partire dal 1° gennaio 2023 senza alcuna possibilità di usufruire del semestre transitorio che sarà applicabile soltanto per le disposizioni dell’ADR 2021 emendate.
Eventuali esenzioni dall'obbligo per gli speditori, legate a limitate/minime all'attività/quantitativi, potrebbero essere previste dal MIT - seguirà eventuale comunicazione in merito.
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1.2.1. Definizioni
Speditore
L'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.
1.6. Misure transitorie
[…]
1.6.1.44. ADR 2019
Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, dovranno designare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.
L’ADR 2023 elimina la disposizione transitoria 1.6.1.44.
1.6.1.44. ADR 2023 (soppresso) (*)
(*) Nell’ADR 2023 è eliminata la disposizione transitoria 1.6.1.44 (deroga esaurita) e l'obbligo di nomina scatta dal 1° Gennaio 2023.
Entro il 31 Dicembre 2022 tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad ADR dovranno nominare il consulente ADR.
L'obbligo è esteso, al momento, anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto.
Obbligo di nomina consulente ADR entro il 31/12/2022 per le imprese che:
- Spediscono merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo 1.1.3.6 A.D.R.
- Spediscono merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo i capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 A.D.R. (Esenzioni per quantità limitata, per quantità esenti e per disposizioni speciali)
- Spediscono occasionalmente merci/rifiuti pericolosi oltre i limiti delle esenzioni sopra citate.
Attenzione: vedasi Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022
Lo speditore di merci pericolose, secondo 1.4.2.1. ADR, ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizione dell’ADR.
Nell’ambito del 1.4.1 deve in particolare:
- assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
- fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;
- utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall’ADR;
- osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
- assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degasate, e i container per il trasporto alla rinfusa siano placcati, marcati ed etichettati in conformità al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna), o i veicoli, i containers per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati e placcati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino lo stesso grado di tenuta di quando erano piene.
Nel caso in cui lo speditore si avvalga d’altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle prescrizioni dell’ADR.
Quando lo speditore agisce per conto di un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione dei suoi obblighi.
ADR Attività che determinano la nomina del consulente ADR
1.8.3. Consulente per la sicurezza
1.8.3.1.
Ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.
Esenzioni nomina consulente ADR
La sezione 1.8.3.2 dell’ADR 2021, il cui testo è stato confermato nell’ADR 2023, riporta che:
1.8.3.2.
Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5; ovvero
b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
Secondo quanto prescritto in 1.8.3.2 a) A.D.R., uno speditore può essere esentato dalla nomina del consulente solo se l’autorità competente di riferimento prevede un dispositivo di legge nazionale che permette l’esenzione dalla nomina in caso di spedizioni in esenzione secondo 1.1.3.6., 3.3, 3.4 e 3.5.
Non è dunque applicabile, ad oggi, l’esenzione prevista dal D.M. 04 Luglio 2000 per numero di operazioni limitate a 24 volte/anno, 3 volte/mese di quantitativi non superiori a 180 tonn/anno di merci o rifiuti poco pericolosi.
Disposizioni normative autorità competenti IT esenzione nomina consulente ADR
Attività che determinano la nomina del consulente ADR e nessuna esenzione prevista per gli speditori.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attivita' di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprieta' delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilita' delle stesse;
b) alle attivita' di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea.
Art. 3. Obblighi del capo dell'impresa
1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o piu' consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto.
2. Puo' essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le funzioni del consulente, adattate all'attivita' dell'impresa, sono definite all'articolo 4.
3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalita'.
4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo
4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al comma 3.
5. La responsabilita' sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico e' del capo dell'impresa stessa.
6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
a) le imprese esercenti le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti (spedizioni / ndr) su strada di quantitativi limitati, per ogni unita' di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti (*);
b) le imprese esercenti le attivita' di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attivita' principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosita' o di inquinamento minimi.
Attenzione: vedasi Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022
Marginale 10011 ADR 1999 come sottosezione 1.1.3.6 ADR. (**)
Il Capitolo 3.5 ADR non risulta incluso in alcuna esenzione prevista dal D. Lgs. 40/2000 e dalle sue disposizioni attuative in quanto tale forma di spedizione non era ancora prevista nell’ADR 1999. In questo caso le imprese coinvolte nella catena del trasporto di merci pericolose imballate in quantità esente non possono applicare una disposizione di legge che giustifichi la mancata nomina del Consulente per la sicurezza.
"marginale" codifica delle capitoli/sezioni ADR fino ad ADR 1999 - la nuova codifica attuale, Cap. / Sez. è stata stabilita con l’ADR 2001 detto “ADR ristrutturato” / ndr.
Pertanto, le esenzioni nazionali, previste dal Dlgs 40/2000 e dalle sue disposizioni attuative, sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono i ruoli di “Trasportatore”, “Caricatore” e “Scaricatore” e che quindi effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti.
Tutte le disposizioni relative alle esenzioni dall’obbligo di nomina del Consulente fanno riferimento al Dlgs 40/2000 per la mancata emanazione di un provvedimento successivo da parte dell’autorità competente italiana.
Ai sensi della sezione 1.8.3.2 sopraindicata e dell’art.11 comma 14 del D. Lgs. 35/2010, l’autorità competente italiana non ha ancora previsto esenzioni dall’obbligo di nomina per le imprese le cui spedizioni riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al paragrafo 1.1.3.6 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 oppure per le imprese che spediscono occasionalmente in pieno regime di ADR in ambito nazionale merci pericolose con un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
Considerato che il provvedimento sopraindicato non è stato ancora emanato dalla nostra autorità competente (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) allora si deve far riferimento al comma 14 dell’art.11 del medesimo decreto:
Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
…
4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attivita' di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.
[...]
10. Con provvedimento dell'amministrazione sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami di cui al comma 9, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN.
[...]
14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
Schematizzando:
[...]
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Segue in allegato
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 22.12.2022 | Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 | Certifico Srl |
0.0 | 19.10.2022 | --- | Certifico Srl |
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
D.M. 4 luglio 2000
Obbligo ed esenzione di nomina Consulente ADR: Tabella riepilogativa
ADR 2023: Draft amendments to annexes A and B | Consolidated list
ADR: obbligo nomina consulente ADR spedizionieri entro il 31.12.2022