Specifiche tecniche domande albo CTU / Min. Giustizia 04.12.2023
ID 21016 | 20.12.2023 (Comunicato in GU n.293 del 16 dicembre 2023)
Specifiche tecniche per la presentazione delle domande e la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici e dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile (Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 / ndr), e dell’articolo 24-bis delle stesse disposizioni di attuazione, come novellati dall’articolo 4, comma 2, lettera b) e lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonché dell’albo dei periti presso il tribunale di cui all’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura penale (Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 / ndr).
1 SCENARIO COMPLESSIVO
L’art. 14, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, introducendo l’art. 16-novies nel d.l. n. 179 del 2012, definisce le modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici di cui all’art. 13 disp. att. c.p.c. e dell'albo dei periti presso il tribunale di cui all’art. 67 disp. att. c.p.p., introducendo la novità dell’inserimento esclusivamente per via telematica delle domande di iscrizione all’albo.
Il comma 3 dell’art. 16-novies del d.l. n. 179 del 2012, inoltre, stabilisce che il pagamento di bolli, diritti e qualunque altra somma a qualsiasi titolo, legata alla domanda di iscrizione, deve essere effettuato esclusivamente con mezzi telematici di pagamento.
Al comma 4 dell’art. 16-novies sono, infine, definiti i criteri di formazione e tenuta degli albi dei CTU e dei periti, che devono essere in modalità esclusivamente informatizzata.
La gestione telematica delle domande e la tenuta degli albi (art. 14, comma 1 e seguenti, del d.l. n. 83 del 2015) riguarda:
- Albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU)
La disciplina della Consulenza Tecnica di Ufficio è contenuta nel codice di procedura civile (artt. 61- 64 c.p.c.; artt. 191-201 c.p.c.; artt. 13-23 disposizioni attuazione c.p.c.) e nell’art. 14 del d.l. n. 83 del 2015.
L’art. 13 disp. att.c.p.c. dispone che presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline.
- Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU)
L’art. 24-bis disp. att. c.p.c. prevede che presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici suddiviso per categorie, nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina.
L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico tramite il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
- Albo dei periti in materia penale
La figura del perito in ambito penale è disciplinata dall’art. 67 disp. att. c.p.p. e dall’art. 14 del d.l. n. 83 del 2015.
L’art. 67 disp. att. c.p.p. stabilisce che presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline.
Il presente documento stabilisce le specifiche tecniche per l’invio delle domande e per la tenuta degli albi e dell’elenco indicati in precedenza.
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segue in allegato
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:
1) medico-chirurgica;
2) industriale;
3) commerciale;
4) agricola;
5) bancaria;
6) assicurativa;
7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Con decreto del Ministro della giustizia (Decreto 4 agosto 2023, n. 109 / ndr), adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis.
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Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.
L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
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Art. 67 (Albo dei periti presso il tribunale)
1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia ((interpretariato e traduzione.)).
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.
Art. 4 Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie
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2. Al Titolo II, Capo II, Sezione I, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
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b) all'articolo 15:
1) al primo comma, le parole «sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia» sono sostituite dalle seguenti: «rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma»;
2) la rubrica è sostituita dalle seguenti parole: «Iscrizione e permanenza nell'albo»;
3) dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.
Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo.»;
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g) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Elenco nazionale dei consulenti tecnici). - Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.
L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia
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