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Specifiche tecniche domande albo CTU

Specifiche tecniche albo CTU del 4 diembre 2023

Specifiche tecniche domande albo CTU / Min. Giustizia 04.12.2023

ID 21016 | 20.12.2023 (Comunicato in GU n.293 del 16 dicembre 2023)

Specifiche tecniche per la presentazione delle domande e la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici e dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile (Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 / ndr), e dell’articolo 24-bis delle stesse disposizioni di attuazione, come novellati dall’articolo 4, comma 2, lettera b) e lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonché dell’albo dei periti presso il tribunale di cui all’articolo 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura penale (Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271 / ndr).

1 SCENARIO COMPLESSIVO

L’art. 14, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, introducendo l’art. 16-novies nel d.l. n. 179 del 2012, definisce le modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici di cui all’art. 13 disp. att. c.p.c. e dell'albo dei periti presso il tribunale di cui all’art. 67 disp. att. c.p.p., introducendo la novità dell’inserimento esclusivamente per via telematica delle domande di iscrizione all’albo.
Il comma 3 dell’art. 16-novies del d.l. n. 179 del 2012, inoltre, stabilisce che il pagamento di bolli, diritti e qualunque altra somma a qualsiasi titolo, legata alla domanda di iscrizione, deve essere effettuato esclusivamente con mezzi telematici di pagamento.

Al comma 4 dell’art. 16-novies sono, infine, definiti i criteri di formazione e tenuta degli albi dei CTU e dei periti, che devono essere in modalità esclusivamente informatizzata.

La gestione telematica delle domande e la tenuta degli albi (art. 14, comma 1 e seguenti, del d.l. n. 83 del 2015) riguarda:

- Albo dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU)
La disciplina della Consulenza Tecnica di Ufficio è contenuta nel codice di procedura civile (artt. 61- 64 c.p.c.; artt. 191-201 c.p.c.; artt. 13-23 disposizioni attuazione c.p.c.) e nell’art. 14 del d.l. n. 83 del 2015.
L’art. 13 disp. att.c.p.c. dispone che presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo è diviso per categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline.

-  Elenco nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU)
L’art. 24-bis disp. att. c.p.c. prevede che presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici suddiviso per categorie, nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina.
L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico tramite il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

- Albo dei periti in materia penale
La figura del perito in ambito penale è disciplinata dall’art. 67 disp. att. c.p.p. e dall’art. 14 del d.l. n. 83 del 2015.
L’art. 67 disp. att. c.p.p. stabilisce che presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie, cioè per discipline o gruppo di discipline.
Il presente documento stabilisce le specifiche tecniche per l’invio delle domande e per la tenuta degli albi e dell’elenco indicati in precedenza.
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