Sistema europeo di categorizzazione dei prodotti / European product categorisation system (EuPCS)
ID 29562 | 11.10.2023
V. 4.0 Febbraio 2023 - IT/EN
European product categorisation system (EuPCS) / Reporting intended use in accordance with Annex VIII to the CLP Regulation
Il sistema europeo di categorizzazione dei prodotti (EuPCS) viene utilizzato per descrivere "l'uso previsto di una miscela" per la quale deve essere presentata una presentazione ai sensi dell'articolo 45 e dell'allegato VIII del regolamento CLP.
Esempi di usi previsti includono l'uso come adesivo, come vernice decorativa o come detersivo per piatti.
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In allegato disponibile la guida pratica EuPCS per assistere ulteriormente l'industria nella categorizzazione delle miscele in base all'uso previsto. La guida pratica comprende anche la cronologia delle versioni dell'EuPCS.
L'EuPCS è gestito dall'ECHA ed è soggetto a modifiche. Le richieste di modifica devono essere accompagnate da una giustificazione da parte dell'industria o dell'associazione di settore interessata e possono essere presentate utilizzando il modulo di contatto dell'ECHA.
Tutte le richieste di modifica vengono consultate con un gruppo di parti interessate e vengono ospitate nel formato PCN su base annuale.
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Ai sensi dell’articolo 45 del regolamento CLP, le aziende che immettono miscele pericolose sul mercato sono tenute a fornire informazioni su tali miscele agli organismi nazionali competenti. Gli organismi nazionali rendono disponibili tali informazioni ai centri antiveleni, affinché questi ultimi possano fornire consulenza ai cittadini o al personale medico in caso di emergenza. L’allegato VIII del regolamento CLP, adottato nel marzo 2017, definisce i requisiti armonizzati per le notifiche ai centri antiveleni (PCN) applicabili a partire dal 1º gennaio 2021.
Articolo 45 Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria
1. Gli Stati membri designano uno o più organismi a cui gli impor tatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato co municano le informazioni utili, in particolare, per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sa nitaria. Tali informazioni includono la composizione chimica delle mi scele immesse sul mercato e classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici, compresa l'identità chi mica delle sostanze presenti in miscele per le quali l'agenzia, conforme mente all'articolo 24, ha accolto la richiesta di usare una denominazione chimica alternativa.
2. Gli organismi designati forniscono tutte le garanzie richieste a tutela della riservatezza delle informazioni ricevute. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto:
a) per rispondere alla necessità medica di adottare misure di preven zione e cura, in particolare in caso di emergenza;
b) su richiesta dello Stato membro, per avviare un'analisi statistica che esamini l'eventuale necessità di migliorare le misure di gestione dei rischi. Le informazioni non sono utilizzate per altri scopi.
3. Per poter adempiere ai compiti loro affidati, gli organismi desi gnati dispongono di tutte le informazioni che gli importatori e gli uti lizzatori a valle responsabili della commercializzazione hanno l'obbligo di fornire.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis, con cui modifica l’allegato VIII al fine di armonizzare ulteriormente le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria e le misure di prevenzione, previa consultazione di soggetti interessati quali l’Associazione europea dei centri antiveleni e dei tossicologi clinici (European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists – EAPCCT).
ALLEGATO VIII
INFORMAZIONI ARMONIZZATE RELATIVE ALLA RISPOSTA DI EMERGENZA SANITARIA E MISURE DI PREVENZIONE
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segue in allegato
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