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Sentenza del TAR Lazio n. 7307 del 2 luglio 2018

Sentenza del TAR Lazio n  7307 del 2 luglio 2018

Sentenza del TAR Lazio n. 7307 del 2 luglio 2018

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3345 del 2018, proposto da
Simona Anastasio, Sara Andriani, Arianna Angeli, Daniela Filomena Angelillo, Emilia Argenziano, Vittoria Ascione, Anna Maria Baudana, Maria Regina Bazzoni, Paolo Bettoni, Francesca Paola Boenzi, Cristina Bortolotto, Danila Cacioppola, Sonia Cafiero, Anna Carioni, Anna Carloni, Paola Carolo, Katiuscia Chiari, Debora Corrado, Adria Coscia, Marina Cuomo, Simona Cuomo, Daniela D'Arenzo, Antonella De Biasio, Laura Dellapiana, Annalisa Demelas, Giuseppe Digennaro, Floriana Domianello, Serena Francone, Concetta Silvia Gagliano, Mario Gasparrini, Sabrina Gava, Isabella Sabrina Genovese, Elena Gravina, Caterina Guerrieri, Alice Hansen, Virginia Iengo, Roberta Ingletto, Giuliana Labaud, Laura Limatola, Elisa Lo Conte, Federica Lovecchio, Federica Manna, Mauro Manzoni, Michela Mariottini, Stefania Martiniello, Giuseppe Marzano, Laura Menegotto, Alban Met-Hasani, Serena Metozzi, Emanuele Migliore, Charlotte Montanaro, Marco Morra, Barbara Nicoletti, Maria Olmi, Margherita Ossola, Rosa Alba Palmiero, Francesca Paluan, Chiara Paolucci, Filomena Parisi, Laura Parrella, Teresa Peluso, Simona Pierini, Giovanna Piglialarmi, Alessia Polizzi, Alice Pontalto, Vittoria Rainone, Veronica Rastelli, Elena Rivolta, Claudia Rocchini, Sara Rostagno, Antonella Russo, Letizia Satto, Irene Scarcella, Rosalba Scuderi, Monica Tavasci, Riccardo Trazzi, Viridiana Venturi, Valeria Villani, Anna Volpe, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buccari 3;
contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L'ESECUZIONE

della Sentenza n.6903 del 12/06/2017 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

-con la sentenza n. 6903 del 12 giugno del 2017 è stata accolto il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti per l’accertamento dell’obbligo di provvedere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ad emanare il decreto, previsto dall’art. 182 comma 1 quinquies del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, che stabilisca le modalità delle prove di idoneità, con valore di esame di stato abilitante, per l’acquisto della qualifica di restauratore;

-la sentenza ha posto il termine di centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa per la emanazione del decreto ministeriale ed è stata notificata ai Ministeri intimati presso la sede reale il 13 (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e il 14 novembre 2017 (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

-con il presente ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., è stata chiesta l’esecuzione della sentenza;

-si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con atto di forma;

-alla camera di consiglio del 26 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione;

Considerato che:

-ai sensi del comma 3 dell’art. 117 c.p.a., relativo al giudizio per il silenzio, “il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata;

-in base al successivo comma 4 “il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario”;

- l'esecuzione coattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-rifiuto e dell'obbligo di provvedere non è configurata, dunque, dal codice del processo amministrativo come vero e proprio giudizio di ottemperanza, bensì come fase esecutiva collegata, senza soluzione di continuità, al giudizio che definisce il ricorso avverso il silenzio-rifiuto, volta a vigilare sulla corretta esplicazione dell'attività del commissario ad acta, a sua volta attuativa del dictum della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del silenzio, in sostituzione dell'amministrazione rimasta inerte; in particolare, l'art. 117 c.p.a. prevede l'intervento del commissario ad acta nell'ambito del medesimo processo avverso il silenzio-inadempimento senza necessità di un ricorso ad hoc, essendo sufficiente una semplice istanza al giudice che ha dichiarato l'illegittimità del silenzio, sicché, sotto un profilo procedurale, alla fase di cognizione sull'inadempimento dell'amministrazione si lega, senza soluzione di continuità, la successiva fase esecutiva (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 557);

Ritenuto, pertanto, che:

- nell’ambito del presente giudizio, instaurato per l’esecuzione della sentenza di accertamento dell’obbligo di provvedere, deve procedersi alla nomina del Commissario ad acta, che provveda all’emanazione del decreto ministeriale, secondo quanto indicato nella sentenza n. 6903 del 2017;

-quale Commissario deve essere nominato, in relazione alla particolarità dell’attività amministrativa da compiere, il titolare del Dipartimento per il Coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con facoltà di delega in favore di un dirigente o funzionario del suo Ufficio;

-il Commissario dovrà provvedere nel termine di centottanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza;

Ritenuto, infine, di compensare le spese del presente giudizio di esecuzione della sentenza n. 6903 del 2017, potendo la nomina del Commissario essere richiesta con la mera presentazione di una istanza, ai sensi dell’art. 117 comma 3 c.p.a., sopra citato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nomina il Commissario ad acta per la esecuzione della sentenza n. 6903 del 2017 individuato nel titolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Assegna al Commissario il termine di centottanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al titolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

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