Sentenza Corte di giustizia della Comunità europea, sez. V, 15.11.2001, causa C-49/00
ID 21346 | 11.02.2024
A. Inadempimento
1) Non avendo prescritto che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro;
avendo consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le competenze interne all'impresa sono insufficienti, e
non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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La trasposizione della direttiva 89/391/CEE nell'ordinamento giuridico italiano è avvenuta con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (GURI n. 265 del 12 novembre 1994, SO n. 141), come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (GURI n. 104 del 6 maggio 1996, SO n. 75).
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B. Inadempimento chiuso con:
Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39. (GU n.174 del 29.07.2003)
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