Schede Dati Sicurezza 2021: Tavola di concordanza / Dal 1° Gennaio 2023
ID 11081 | Update news 09.12.2022 / Documento in allegato
Dal 1° Gennaio 2023 tutte le SDS dovranno essere fornite solo nel formato stabilito dal Regolamento (UE) 2020/878.
Al fine di rendere agevole e comprensibile quanto disposto dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (in GU L 203/28 del 26.06.2020), in ordine alle novità introdotte riguardo alle prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza, di seguito si forniscono, in veste di tavola di concordanza, le modifiche/integrazioni, intervenute a seguito della pubblicazione della stesso.
Sono riportate in rosso le modifiche/integrazioni di cui al Regolamento (UE) 2020/878 all’Allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze chimiche e miscele nell’Unione.
Applicazione dal 1° gennaio 2021.
Periodo transitorio SDS esistenti: utilizzo fino al 31 dicembre 2022.
Le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2020/878 riguardano:
- l’adeguamento per le prescrizioni sulle nanoforme delle sostanze previste dal regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
- l’adeguamento alla sesta e settima revisione del GHS;- inserimento dell'identificatore unico di formula (UFI);
- l’adeguamento in relazione alle sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
- l’adeguamento per l'inserimento di Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta.
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Estratto
Tavola di concordanza Allegato II regolamento (CE) n. 1907/2006
Legenda cromatica:
ALLEGATO II PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA
Parte A
[...] Segue in allegato
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