Schema DPR attuazione direttiva 2014/90/UE - Direttiva MED
Atto del Governo: 449
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE
ART. 1 Finalità (Attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2014/90/UE)
1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione dell'euipaggiamento marittimo nel mercato interno, assicurando, nel contempo, l'esigenza della sicurezza in mare, della tutela della pubblica incolumità e dei consumatori, nonché della protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che deve possedere l'equipaggiamento marittimo da sistemare o già sistemato a bordo di navi.
ART. 2 Ambito di applicazione (Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2014/90/UE)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all'equipaggiamento marittimo da sistemare o già sistemato a bordo delle navi mercantili adibite al trasporto marittimo per il quale le convenzioni internazionali richiedono l'approvazione da parte dello Stato di bandiera.
2. Per i fini di cui all'articolo 1, l'equipaggiamento di cui al comma 1 è soggetto esclusivamente alle norme del presente decreto anche nel caso in cui lo stesso rientra nel campo di applicazione di altre fonti normative.
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Estratto Relazione illustrativa
Il nuovo assetto normativo proposto dalla citata direttiva viene recepito all'interno dell'ordinamento nazionale attraverso uno decreto del Presidente della Repubblica che traspone tutti gli aspetti della nuova disciplina e, in particolar modo, identifica chiaramente le autorità pubbliche che costituiscono le strutture responsabili:
- dell'applicazione delle previsioni relative alle materie di vigilanza sul mercato in materia di equipaggiamento marittimo;
- dell'accreditamento/designazione degli organismi di valutazione della conformità degli equipaggiamenti marittimi;
- degli adempimenti tecnico amministrativi cui viene sottoposto il naviglio;
- dell'istituzione dell'Autorità di vigilanza sul mercato che si occupa; in maniera strutturata e permanente, secondo specifiche procedure ed anche attraverso l'effettuazione di prove di laboratorio, dei rischi derivanti dagli equipaggiamenti marittimi presenti sul mercato ed a bordo del naviglio europeo.
Nel merito dello schema di provvedimento, si specifica che per equipaggiamento marittimo si intende qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure sistemato successivamente e destinato a garantire una adeguata sicurezza sia per il personale imbarcato che per l'ambiente marino circostante. E' compresa in tale definizione un'ampia categoriedi euipaggiamenti, quali le apparecchiature di navigazione, le dotazioni di navi da carico, le attrezzature antincendio, i mezzi di salvataggio, nonché le attrezzataure specializzate per: scopi ambientali. Gli equipaggiamenti marittimi coperti dal presente schema di decreto sono i più disparati.
Questi possono essere individuati in due macro categorie (mobili e fissi) e, in base alla loro tipologia ed uso, in altre specifiche sottocategorie qualisolo a titolo d'esempio:
- impianti radio elettrici;
- separatore delle acque oleose;
- mezzi collettivi individuali di salvataggio; .
- impianti di rilevamento incendi e materiali con particolare resistenza al fuoco.
Fonte: Camera dei Deputati
Normativa correlata:
Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo