Schema di decreto legislativo recante istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico
ID 15045 | 27.11.2021
Atto del Governo: 333
Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso ai sensi dell' Articoli 1, 2 e 5 della legge 1° aprile 2021, n. 46
Annuncio all'Assemblea: 26 novembre 2021
Assegnazione ed esito:
XII Affari Sociali (Assegnato il 25 novembre 2021 - Termine il 25 dicembre 2021)
V Bilancio (Assegnato il 25 novembre 2021 - Termine il 25 dicembre 2021)
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ART. 1 (Oggetto)
1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base ali' indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, I'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
3. In assenza di !SEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo l O della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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