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Rischi, Infortuni, Mancati Infortuni e Indicatori di Prestazione SSL - UNI 7249

Rischi  Infortuni  Mancati Infortuni e Indicatori di Prestazione SSL   UNI 7249

Rischi, Infortuni, Mancati Infortuni e Indicatori di prestazione SSL / UNI 7249 - Rev. Giugno 2023

ID 3175 | 15.06.2023 / Documento completo allegato

L'importanza di analizzare i "Mancati Infortuni" (UNI 7249 e ISO 45001) nel contesto di prevenire il verificarsi di infortuni e nell'impostare un Indicatore di Prestazione per un SSL: esempio.

Il presente Focus, partendo dalle definizioni della UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro", mette in evidenza l'importanza di analizzare i "Mancati Infortuni" (Near Miss), al fine di prevenire il verificarsi di infortuni, inoltre l'analisi degli stessi è necessaria per la definizione degli Indicatori per la misura delle prestazioni di un SSL.

1. Rischio, Infortunio e Mancato Infortunio

1.1. Definizioni

La definizione di rischio riportata nel D.Lgs 81/08 e s.m.i., all'Art. 2 lettera s) è la seguente:

Rischio: 
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. In forma matematica con la funzione:

Si considera infortunio ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni (art. 2, c. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali").

Occorre però precisare che tale definizione è valida solo a fini assicurativi: infatti devono essere comunicati all'INAIL, ex art.18 c.1 lettera r) D.lgs 81/2008, gli infortuni che provocano una assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello in cui si è verificato l'evento [e quindi vanno considerati come infortuni].

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 349/2011 in cui, è definito Infortunio sul luogo di lavoro all’Art. 1:

Infortunio sul luogo di lavoro:

Un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce ad una lesione fisica o mentale.

L’espressione «nel corso del lavoro» significa «mentre la persona è occupata in un’attività professionale» oppure «durante il tempo trascorso al lavoro».
Ciò include i casi di incidenti stradali nel corso del lavoro; esclude, invece, gli infortuni in itinere, ossia gli infortuni verificatisi sul tragitto da e verso il posto di lavoro.

Le definizioni che seguono, e che sono utili per la comprensione delle formule presentate nel seguito, sono tratte dalla norma UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro".

1.2. UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro"

Rischio infortunistico:
probabilità per il lavoratore di subire per causa violenta un danno consistente in una lesione psicofisica derivante eziologicamente dall’attività lavorativa svolta. 

Infortunio sul lavoro:
evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero un’inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato.

Infortunio/medicazione:
evento lesivo che comporta medicazione con ripresa immediata del lavoro o con abbandono del lavoro per la rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato.

Mancato infortunio (incidente):
qualunque evento non soggetto al controllo dell’operatore che avrebbe potuto causare un infortunio di varia gravità oppure avrebbe potuto, o ha causato danni a cose e che, per pura casualità, si è concluso senza conseguenze significative per le persone presenti fatto salvo una eventuale inabilità temporanea assoluta per un tempo corrispondente alla rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato. 

I Mancati Infortuni, per quanto sopra indicato sono proporzionalmente molto più numerosi degli infortuni veri e propri e pertanto vanno considerati, al pari di questi ultimi, come indicatori di rischio.

Stessa importanza deve essere data anche a quegli infortuni che non hanno causato giorni di assenza dal lavoro (assenza superiore a un giorno oltre a quello del verificarsi dell'evento), perché magari hanno avuto conseguenze lievi e che quindi non vengono indicati nell'apposito registro né compresi nella raccolta di dati ai fini della commisurazione degli indici.

Proprio in virtù della natura stessa del Near Miss o Mancato Infortunio, non è possibile stabilire a priori se un evento può rientrare in tale categoria.

Definizione di near miss o Mancato Infortunio da UNI EN ISO 45001
...

La definizione di Mancato Infortunio mette in risalto un concetto fondamentale, legato alla valutazione dei rischi, che è quello di valutare la potenzialità di danno associata all'evento stesso e al pericolo (Definito all'Art.2 del Dlgs. 81/08 e s.m.i. come "Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni")

Analizzare i mancati infortuni è importante per prevenire il verificarsi di incidenti gravi e/o mortali.

Inoltre, in base a quanto disposto dall'Art. 20 comma 2 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. il lavoratore ha l'obbligo di segnalare, al proprio Datore di lavoro, Dirigente o Preposto, qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza.

Ogni evento incidentale infatti può essere causato da varie circostanze tra cui ad esempio:

- messa in atto di comportamenti pericolosi;
-
mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro;
- carenze strutturali, organizzative e tecniche.

Tuttavia ad oggi non c'è l'obbligo, per i datori di lavoro, di annotare i Mancati Infortuni e non sussiste più neppure quello di tenuta del Registro Infortuni così come sancito dal D.M. 12/09/1958, modificato dal D.M. del 05/12/1996 e dal D.L.vo 151 /2015 che ne ha abrogato l’obbligo di tenuta.

C'è da notare però che omettere, nella valutazione, dei rischi i dati relativi ai Near Miss significa non considerare il pericolo e il suo potenziale di causare danni e di conseguenza ciò comporta una sottostima del rischio che da esso deriva.

Quest'ultima circostanza è grave e produce inevitabilmente una valutazione dei rischi erronea che si potrebbe ripercuotere pericolosamente sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
[...]

2. Indicatori di prestazione nel campo della S&SL

Gli indici di frequenza definiscono appunto con che frequenza si verificano gli infortuni che interessano una certa popolazione (gli addetti all’agricoltura, i metalmeccanici, l’insieme dei dipendenti della mia azienda, ecc.).

Essi si ottengono dividendo il numero di infortuni verificatisi in un dato periodo, di norma un anno, per il numero totale di ore lavorate nello stesso periodo dalla popolazione in esame.

Allo scopo di ottenere tendenzialmente numeri interi, questo rapporto viene poi moltiplicato per 1.000.000. In tal modo l’indice misura il numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate. 

La formula dell’Indice di frequenza IF è quindi la seguente:

Nelle statistiche ufficiali, gli infortuni nel numeratore della formula sono quelli indennizzabili dall’INAIL e "definiti" entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di accadimento (solitamente il 95% dei casi).

Per infortunio "definito" si intende quello di cui si è concluso amministrativamente l’iter burocratico per la concessione o meno dell’indennizzo. I denominatori degli indici di frequenza degli infortuni sono ottenuti come stime a partire dal monte-salari annuo.

A livello aziendale, e adottando un criterio di aggregazione per competenza, il numero di infortuni sarà anzitutto quello deducibile dal registro infortuni. 

E’ chiaro che ciò influenza negativamente la possibilità di confronti precisi con dati generali, ma riflette meglio la realtà aziendale, ed evita doppie “contabilità” del fenomeno infortunistico.

Per quanto riguarda le ore (effettivamente) lavorate, si tratta di un dato che, a livello aziendale, dovrebbe essere facilmente disponibile.

Naturalmente, se si vuole, si possono costruire diversi indici riferibili a particolari tipologie di infortuni, ad esempio:

- Indice di frequenza degli infortuni mortali;
- Indice di frequenza degli infortuni notificati all’Istituto assicuratore;
- Indice di frequenza degli infortuni riconosciuti dall’Istituto assicuratore;

Un caso particolare, coerente con l’applicazione del sistema gestionale della S&SL derivante dalla UNI EN ISO 45001, consiste nel tenere conto dei “mancati infortuni”:

Un incidente che non causa lesione o malattia ma con un potenziale per farlo può essere descritto come “mancato infortunio", "near-miss”, “near-hit” o “close call”.

Si può quindi costruire un Indice di frequenza dei Mancati Infortuni (IFMI):

o un Indice di frequenza totale (IFI + MI), riferito alla somma degli Infortuni e dei Mancati Infortuni:

...
segue

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Rev. Data Oggetto Autore
1.0 16.06.2023 - UNI EN ISO 45001
- Link www.tussl.it
Regolamento (UE) 349/2011
-
 European Statistic of Accidents at Work (ESAW)
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0.0 02.04.2017 --- Certifico Srl

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