Regolamento (UE) 2018/589 | Restrizione metanolo (REACH)
della Commissione del 18 aprile 2018 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo
Articolo 1
L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Allegato
Nell'allegato XVII (*) del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la nuova voce seguente:
(*) ALLEGATO XVII RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI
Per le sostanze che sono state incorporate nel presente allegato a seguito delle restrizioni adottate nel quadro della direttiva 76/769/CEE (voci da 1 a 58), le restrizioni non si applicano all’immagazzinamento, alla conservazione, al trattamento, al riempimento in contenitori o al trasferimento da un contenitore all’altro di tali sostanze se destinate all’esportazione, a meno che la fabbricazione delle sostanze non sia proibita
Metanolo N. CAS 67-56-1 N. CE 200-659-6 |
Non è ammessa l'immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2018 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso |
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GUUE L 99/7 19 Aprile 2018
Entrata in vigore: 09 Maggio 2018
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Rettifica:
Rettifica Regolamento (UE) 2018/589
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